In tema di danno alla persona per responsabilità medica, il ritardo nella diagnosi di una patologia ad esito infausto, determina un danno risarcibile per lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi e decidere sul “fine vita”. Un danno derivante dalla perdita di un “ventaglio” di scelte, con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima. Questo è quanto chiarito dalla Cassazione Civile, con la sentenza 12 ottobre 2021, n. 27682, che ha accolto il ricorso del marito e del figlio di una donna deceduta a causa di un linfoma metastatico al midollo, non diagnosticato tempestivamente.
FATTI DI CAUSA
La signora in questione, dopo oltre un anno passato tra visite e ricoveri, senza che fosse diagnosticata l’esatta malattia, scopriva di essere affetta da leucemia linfatica cronica. Allora decideva di curarsi all’estero, presso un centro oncologico statunitense. Con le terapie effettuate, inizialmente la malattia regrediva, salvo poi ripresentarsi qualche tempo dopo provocandone la morte. Allora i familiari (marito e figlio), chiamavano in giudizio i medici e la struttura ospedaliera presso cui la signora era stata più volte ricoverata e dimessa senza che le venisse diagnosticata la leucemia. Chiedevano il risarcimento dei danni, ritenendo responsabili medici e strutture per “omessa tempestiva diagnosidella malattia che avrebbe potuto consentire di approntare tempestivamente le terapie del caso”. Tra gli altri danni chiedevano il “danno personale subito dalla paziente che, se avesse ricevuto la diagnosi in tempi anticipati, avrebbe potuto esercitare il diritto all’autodeterminazione”. Sta di fatto che i giudici di merito, non ritenendo sussistente un nesso di causalità (collegamento) tra la condotta dei vari medici che ebbero in cura la donna e l’evoluzione della malattia, respingevano la domanda.
RISARCIBILE IL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE
In Cassazione, il ricorso dei congiunti viene invece accolto, limitatamente alla parte con cui viene denunciata una lesione del diritto all’autodeterminazione della donna causata dal colpevole ritardo diagnostico. Più precisamente, il Collegio ritiene che la Corte di merito abbia errato per non aver considerato che tra i danni richiesti sin dall’atto introduttivo vi era anche il “danno personale subito dalla paziente che, se avesse ricevuto la diagnosi in tempi anticipati, avrebbe potuto esercitare il diritto all’autodeterminazione”. Il diritto all’autodeterminazione del soggetto chiamato alla più intensa prova della vita, qual è il confronto con la realtà della fine, trova riconoscimento e protezione sul piano normativo nella la legge 15 marzo 2010 n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), contenente un insieme di norme aventi come scopo, tra l’altro, anche la “tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine”. A tale proposito, si legge in sentenza, che “in caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l’area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di “chance” di guarigione, ma include la perdita di un “ventaglio” di opzioni con le quali scegliere come affrontare l’ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo – sul piano sostanziale – ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali”.
VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO
L’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, precisano gli Ermellini, integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona “in quanto essa nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere ‘cosa fare’, nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell’esito”. Quanto all’onere probatorio e alla liquidazione del danno, la sentenza sottolinea che “la violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, determinata dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia ad esito certamente infausto, coincidendo con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, non richiede l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo da solo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa”.
PRECEDENTI PRONUNCE
La decisione si inserisce nella traccia di precedenti sentenze, nelle quali la suprema Corte aveva sottolineato come la scelta del modo in cui affrontare l’ultimo tratto del proprio percorso di vita, fosse una situazione meritevole di tutela, al di là di qualunque considerazione soggettiva sul valore, la rilevanza o la dignità, degli eventuali possibili contenuti di tale scelta (Cassazione Civile Sez. III 15 aprile 2019 n. 10424; Cass. Sez. 3 ord. n. 7260 del 2018; Cass. Sez. 3, sent. 18 settembre 2008, n. 23846).