Ultimo aggiornamento:  4 Febbraio 2023

Inquinamento luminoso o immissione di luce molesta?

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  • QUESITOUn’impresa che opera vicino alla mia proprietà, ha collocato dei fari che illuminano anche la mia casa. Una luce fastidiosa che d’estate non consentirebbe di dormire con le persiane aperte. Farò presente il disagio per l’indesiderata illuminazione. Vorrei un consiglio su come regolarmi se l’inconveniente non dovesse essere eliminato e nulla dovesse cambiare. Cosa posso fare? Si può parlare di inquinamento luminoso? La legge mi tutela in qualche modo?

    PREMESSA – Devo precisare in premessa che, stando a quanto esposto nel quesito, alla espressione “inquinamento luminoso” è da preferire “luce intrusiva molesta”, che è la formulazione coniata dalla giurisprudenza per una luce fastidiosa, che entra nelle case dalle finestre, soprattutto nelle ore in cui chi vi abita vorrebbe riuscire a riposare. Questo per dire che una illuminazione può essere fastidiosa e insopportabile anche quando non dovesse configurarsi un vero e proprio “inquinamento luminoso”.

    INQUINAMENTO LUMINOSO

    Si parla di inquinamento luminoso quando l’illuminazione artificiale notturna di un ambiente esterno, risulta superflua e inappropriata per la sua eccessiva invasività. Esistono diverse definizioni tecniche, o per così dire scientifiche, di inquinamento luminoso che lo ricollegano alle luminarie artificiali urbane e suburbane. Inquinamento causato in questo caso principalmente da una sconsiderata ed imprevidente progettazione di illuminotecnica, effettuata all’insegna di un inopportuno preco energetico, con conseguenze dannose per l’accrescimento ingiustificato del riscaldamento globale. C’è anche da considerare che la comunità scientifica considera l’inquinamento luminoso come fattore responsabile dell’alterazione della condizione naturale del cielo notturno, con conseguenze non trascurabili per gli ecosistemi sia vegetali che animali. Il termine inquinamento luminoso viene anche usato in senso più generico per indicare gli effetti della dispersione verso l’alto di luce prodotta dalle diverse sorgenti artificiali che comportano lo schiarimento del cielo notturno.

    NORMATIVE REGIONALI

     In diverse regioni (Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Lazio) per citarne alcune tra le più “luminosamente inquinanti”, esiste una normativa sulla eccessiva e non necessaria illuminazione ambientale notturna. La definizione legislativa più utilizzata qualifica l’inquinamento luminoso come “ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea di orizzonte”

    Le norme per la riduzione e per la prevenzione dell’inquinamento luminoso fanno generalmente riferimento ad ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. C’è da precisare che la luce notturna è sottoposta a limitazione dalla normativa regionale a determinate condizioni. L’Arpae Emilia Romagna precisa che “la luce artificiale è però sottoposta a limitazione – e quindi alla norma- solo se si disperde fuori delle aree a cui è funzionalmente dedicata, se è diretta verso l’alto (Volta Celeste), se viene usata in modo esagerato rispetto alle reali necessità, e se induce effetti negativi per l’uomo o l’ambiente”.

    LUCE MOLESTA

    La luce molesta è quella parte di luce fastidiosa, che proviene da un impianto di illuminazione mal progettato nel suo orientamento e che non serve agli scopi per cui l’illuminazione è stata invece prevista. In particolare è definita “luce intrusiva molesta”, come in premessa accennato, quella che entra nelle case dalle finestre, soprattutto nelle ore in cui chi vi abita vorrebbe riuscire a riposare. L’illuminazione che risulta invasiva danneggia nel loro riposo i proprietari degli appartamenti ed è quindi assimilabile a tutti gli effetti ad una immissione molesta.

    Le diverse normative regionali specificano che nessun impianto, né pubblico né privato, deve essere fonte di luce intrusiva molesta e che in tale caso gli apparecchi vanno riorientati, o opportunamente schermati oppure sostituiti. Sono previste anche delle sanzioni economiche. Nel caso di mancata eliminazione delle condizioni di disagio segnalate, cosa si può fare? Alla domanda si può rispondere dicendo che la normativa regionale specifica che in tal caso, ma anche nel caso in cui si pensasse che un impianto (pubblico o privato) sia stato realizzato in modo non conforme alla normativa, si può inviare una segnalazione al Comune e chiedere opportune verifiche.

    TUTELA LEGALE

    Nel caso di luce intrusiva molesta, la tutela legale è approntata dall’articolo 844 del Codice civile sulle immissioni intollerabili. Sebbene tale articolo contenga un elenco esemplificativo delle immissioni suscettibili di divieto, dopo l’espressa menzione di alcune di tali immissioni, seguono le parole “e simili propagazioni”, che rendono la norma applicabile, per interpretazione estensiva, ad altre immissioni che dovessero superare la normale tollerabilità. Già nel 1977 una sentenza della Cass. (n. 3889/77) è giunta ad ammettere l’applicabilità di tale articolo del Codice (per interpretazione estensiva) all’ipotesi in cui correnti elettriche e onde elettromagnetiche dovessero influire oggettivamente sull’organismo umano o su apparecchiature. Una volta provata l’oggettiva influenza di tale forma di inquinamento (ed ovviamente solo qualora venga superata la soglia della “normale tollerabilità” di cui all’art. 844 c.c.), si può considerare applicabile la norma sulle immissioni anche in caso di inquinamento elettromagnetico. 

    Sull’argomento specifico relativo alla immissione di luce molesta, la Sentenza del Giudice di Pace di Nola (NA) nella causa n°6607/00 che ha imposto sia la rimozione che il risarcimento per danno alla salute, perché l’illuminazione che risulta invasiva danneggia i proprietari degli appartamenti e fondi circostanti; la sorgente luminosa è quindi assimilabile a tutti gli effetti ad una immissione molesta”.

    RISARCIBILITÀ DANNI.

    La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3130 dell’8 febbraio 2008, ha stabilito che anche la Pubblica Amministrazione può essere chiamata a risarcire i danni alla salute da inquinamento luminoso.

    Nel realizzare e mantenere un’opera pubblica (Impianto di illuminazione) è obbligata a tutelare l’incolumità dei cittadini rispettando le specifiche disposizioni di legge e di regolamento. Secondo i giudici della Cassazione: “Non è rilevante, per escludere la responsabilità dei danni prodotti dall’opera pubblica, la congruità di quest’opera rispetto al fine pubblico che essa deve soddisfare, ma la lesione dei diritti dei terzi che essa abbia eventualmente prodotto per l’assenza degli accorgimenti tecnici idonei ad impedirla”.

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