Ultimo aggiornamento:  28 Novembre 2022

Condannata per lesioni colpose perché aprendo lo sportello ferisce un pedone

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  • Commette il reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione chi, aprendo la portiera di un’auto in sosta senza prestare la dovuta attenzione, causa il ferimento di un pedone. La Cassazione ha confermato la condanna di una donna che aprendo la portiera posteriore dell’auto non si è accorta di un pedone che stava sopraggiungendo e che urtando si è ferito.

    LA VICENDA

    Una donna, imputata per il reato di lesioni colpose, viene condannata dal Giudice di Pace perché, quale passeggera di un’autovettura, aveva aperto improvvisamente la portiera, provocando lesioni giudicate guaribili in cinque giorni ad un passante che sopraggiungeva da dietro. Il giudice non accoglie la tesi difensiva secondo cui la responsabilità era da addebitarsi all’uomo, feritosi perché distratto dal cane che teneva al guinzaglio.

    L’imputata ricorre in Cassazione per denunciare l’errata valutazione delle risultanze processuali, sostenendo che le testimonianze non avevano supportato la versione dell’uomo, il quale era andato a sbattere contro la portiera dell’autovettura, perché distratto dal cane che aveva con sé. In altre parole, la ricorrente in sede di legittimità insiste sul fatto che le dichiarazioni della persona offesa non erano sorrette da motivazione logica ed il primo giudice avrebbe errato nel valutare positivamente la loro attendibilità.

    DECISIONE SULLA CASSAZIONE

    La Corte di cassazione, senza entrare nel merito delle censure mosse alla sentenza impugnata, dichiara il ricorso inammissibile in quanto finalizzato a contestare la ricostruzione probatoria operata dal giudice di primo grado.

    Ad avviso della suprema Corte, nel caso sottoposto al suo esame, il Giudice di Pace ha emesso una sentenza con motivazione logica esente da censure, argomentando, in merito all’esame della persona offesa e del compagno dell’imputata, alla certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso dell’Ospedale civile ed alla tipologia delle lesioni personali riportate. Dalle dichiarazioni e dai documenti sanitari è stato dedotto il comportamento colposo dell’imputata per il fatto che, “nell’aprire la portiera dell’autovettura, non aveva usato, nell’ispezione della strada, quella necessaria prudenza che le avrebbe consentito di vedere il pedone che stava sopraggiungendo”.

    PUNTUALIZZAZIONE

    La Corte ha precisato che il controllo di legittimità non può stabilire se la decisione di merito esponga una ricostruzione dei fatti che sia la migliore possibile, o a condividerne la giustificazione, ma è limitato a verificare se questa giustificazione sia plausibile.

    Ha pure specificato che, “come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, l’apprezzamento degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione è riservato esclusivamente al giudice del merito e la Corte di cassazione non può operarne una rilettura né può procedere all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti”.

    In sintesi, il sindacato di legittimità “deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali”. La dichiarata inammissibilità del ricorso, ha comportato per la ricorrente il pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 3000.

    LESIONI COLPOSE E DOLOSE

    Il reato di lesioni personali è un reato di danno che si consuma nel momento in cui si provoca ad altri una lesione o una malattia nel corpo o nella mente. Con tale norma si vuole tutelare il bene dell’incolumità fisica delle persone. Le pene aumentano a seconda della gravità della lesione inferta alla vittima.

    Le lesioni personali colpose sono quelle causate involontariamente per errore, imprudenza o negligenza.

    Le lesioni personali dolose sono quelle provocate intenzionalmente, cioè con il preciso proposito di arrecare una infermità ad altri.

    Il dolo è l’elemento soggettivo tipico dei delitti “voluti”; commessi da chi “consapevolmente” tiene un comportamento o realizza un evento punito dalla legge.

    CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI

    Le lesioni prodotte sono classificate in base alla loro gravità e possono essere lievissime, lievi, gravi e gravissime.

    Lesioni personali lievissime sono quelle che provocano una malattia con una durata non superiore ai venti giorni. Generalmente sono punite con una multa o arresti domiciliari o con un lavoro di pubblica utilità per un periodo che va da 1 a 6 mesi. 

    Lesioni personali lievi si intendono quelle che provocano una malattia la cui prognosi sia compresa tra i 21 e i 40 giorni. La pena prevista è della reclusione da sei mesi a tre anni. Anche per le lesioni lievi, come per le lievissime, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

    Lesioni personali gravi si configurano quando:

    • dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della vittima, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
    • il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

    In questo caso è prevista la reclusione da tre a sette anni.

    Lesioni personali gravissime, nel caso si dovesse provocare:

    • una malattia certamente o probabilmente insanabile;
    • la perdita di un senso;
    • la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella

    In questi casi si applica la reclusione da sei a dodici anni.

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