Questa settimana commento una sentenza che riguarda un caso un po’ particolare: la condanna di una mamma che in “plurime occasioni” ha lasciato i figli a dormire soli in macchina fuori dalle discoteche dove andava a ballare. Il caso è inconsueto, ma le condanne penali di genitori per bambini lasciati soli in macchina sono più di quanto si possa immaginare. Il più delle volte vengono lasciati soli per fare acquisti o svolgere commissioni. A sporgere denuncia sono i vigili o altre forze dell’ordine che trovano i bambini soli in macchina. In molti casi, i vigili sono chiamati dai passanti, che vedono bambini soli piangere o litigare.
IL REATO DI ABBANDONO
Il reato è quello di abbandono di minori o incapaci, previsto dall’articolo 591 del Codice penale, il quale prevede una condanna per “chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura”. Pena prevista è la reclusione da sei mesi a cinque anni, aumentata da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ancora incrementata da tre a otto anni se ne deriva la morte. Un ulteriore aumento è previsto “se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato”. Questa la previsione codicistica, anche se quasi mai, e solo nei casi più gravi, si finisce in carcere.
IL CASO DELLA MAMMA IN DISCOTECA
In questo caso, è stata impugnata una decisione di Corte di Appello, che condanna per abbandono di minori una mamma che, come emerso chiaramente dalle prove raccolte, in diverse occasioni ha lasciato i figli minori in auto addormentati per andare a ballare. Una condanna motivata dal fatto che lasciare i propri figli in auto, in ora notturna, all’esterno di locali pubblici in cui trascorreva la serata, “costituiva una situazione di pericolo, quantomeno potenziale, per i minori in virtù delle tante ore trascorse di notte nell’abitacolo senza sorveglianza”. Nel ricorso in Cassazione la donna contesta la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, costituito dal suo comportamento ritenuto dal giudice imprudente e di quello soggettivo, cioè della consapevolezza della situazione di rischio, in quanto secondo lei i figli non avrebbero corso nessun pericolo, visto che spesso usciva a sorvegliare l’auto in cui suoi bambini dormivano.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione penale, con sentenza del 02.12.2021 n. 44657 dichiara manifestamente infondate le censure sollevate perché “l’elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all’art 591 cod. pen è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo”. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, cioè della coscienza e volontà dell’azione od omissione, “il reato può dirsi integrato anche quando il soggetto, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e incolumità fisica del soggetto passivo, persista nella sua condotta, accettando il rischio che l’evento si verifichi”. Per i giudici di legittimità, la Corte d’Appello, una volta accertata la condotta dell’imputata, ha giustamente ritenuto fondata una situazione di pericolo, quantomeno potenziale, per i minori considerate le tante ore trascorse di notte in macchina senza sorveglianza. Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermata la condanna dell’imputata per il reato commesso, con l’obbligo di rifondere le spese (2500 euro) alla parte civile ed a pagare 3000 euro alla cassa delle ammende.
A CHE ETA’ SI PUO’ LASCIARE UN MINORE?
Quanto all’età, l’articolo del Codice parla chiaro: il momento a partire dal quale la legge consente di lasciare soli i minori è 14 anni. Ovviamente, il giudice valuterà la gravità del caso anche in base all’età del minore. Chiaramente, non sarà ritenuto grave lasciare per pochi minuti un bambino di 10 anni, ritenuto sufficientemente maturo, mentre ciò non è possibile con uno di appena pochi mesi. Per quanto riguarda il tempo, secondo una recente sentenza del Tribunale di Trento (sent. n. 150/2018 del 26.03.2018), il legislatore ha inteso commisurare la pena non la durata dell’abbandono quanto la messa in pericolo dell’incolumità di un minore. Pertanto, conclude il giudice, “la condotta del genitore, consistente nel chiudere i propri figli in macchina con privazione della possibilità di poterne uscire in caso di pericolo o necessità e volontario allontanamento, non può che integrare il reato di abbandono di figli minorenni, aggravato per essere il fatto posto in essere dal genitore”.