Lo scorso anno, il Comune di Velletri, proprietario della rete che distribuisce gas metano sul territorio comunale, definisce con l’attuale gestore, a cui per contratto ne è stato affidato lo sfruttamento commerciale, un accordo transattivo a sanatoria del contenzioso avviato nel 2016 dallo stesso gestore, che non riconosceva più i termini economici del contratto stesso. Leoni e Morassut dopo aver acquisito gli atti collegati ne hanno tratto una complessa valutazione tecnico-finanziaria, che ha ovviamente scaturito una serie di valutazioni anche di ordine politico e amministrativo espresse nel corso di una conferenza stampa appositamente convocata.
SINTESI
Dopo la verifica documentali il Comune di Velletri, per effetto di vari processi di ampliamento ha acquisito nel tempo nel suo patrimonio, la rete di distribuzione, prevalentemente urbana, di distribuzione del gas. La rete è affidata ad un gestore sulla base di apposito contratto che definisce tra le parti, nel quadro di un definito contesto normativo, il corrispettivo da riconoscere alla pubblica amministrazione per la gestione commerciale della rete, del suo ampliamento e mantenimento. Attualmente, il gestore della rete è la 2iReteGas, su questa rete sulla base di specifici accordi operano altri soggetti imprenditoriali che articolano la loro offerta in un’ottica di mercato. Da alcuni anni la 2i Rete Gas non riconosceva al Comune il corrispettivo previsto dal contratto. La vicenda approda in sede giudiziaria e lì rimane per alcuni anni in attesa di una sentenza. Tuttavia, prima della sentenza, le parti, Comune di Velletri attraverso la Giunta e la 2i Rete Gas, raggiungono un accordo transattivo e sulla base di questo, definiscono congiuntamente la corresponsione di un corrispettivo inferiore e una rimodulazione quantitativa degli interventi di ampliamento della rete. Tale accordo chiude la vicenda giudiziaria. Leoni e Morassut oggi ne analizziamo i contenuti, gli effetti, nonché la correttezza formale e sostanziale rispetto all’interesse prevalente della gestione della pubblica amministrazione.
PREMESSA
Con contratto_Rep_1979_del_26-06-2009 il Comune di Velletri, ereditando precedenti gestioni definisce con ITALGAS, poi oggetto di successive variazioni societarie fino a 2i Rete gas, i seguenti punti:
- CORRISPETTIVO di 300.000€ anno + IVA
- Almeno 7000 mt di nuova rete
- Adeguamento tecnico cabina di rete.
Il contratto viene ricusato il 28.04.2016 davanti il Tribunale di Velletri da parte di 2i Rete Gas, che pur avendo corrisposto le annualità 2011-2012, ritiene di non dover essere più vincolata al contratto originario, a decorrere dal 2013. A fronte di tali inadempienze il Comune (all’epoca guidato da Fausto Servadio) ha ribadito l’obbligo del pagamento del corrispettivo e chiesto inoltre il trasferimento della rete realizzata nel ventennio e ormai devoluta gratuitamente al suo patrimonio, chiedendo anche con riferimento al protratto utilizzo di quest’ultima la corresponsione di un indennizzo. Da evidenziare che lo sfruttamento commerciale della rete di proprietà del Comune da parte del gestore è fonte di un significativo e legittimo introito. Questa situazione permane fin tanto che il gestore non avanza una proposta finalizzata a chiudere il contenzioso proponendo un nuovo accordo che porta il corrispettivo da 300.000 a 180.000 €./anno, anche per il pregresso. Siamo a fine 2018, fino a questo anno l’amministrazione, anche al fine di interrompere i termini della prescrizione, chiedeva sempre ogni anno la corresponsione del canone in attesa della sentenza. All’inizio del 2019 febbraio 2019, il Comune affida a titolo oneroso allo studio Fracasso una perizia per quantificare il valore della rete e quindi dei costi industriali per definire il corrispettivo. La perizia è consegnata ad Aprile del 2019. In sintesi si evince che il gestore offre 182.000€ a fronte di una stima di 265.034 €, con un obbligo contrattuale di 300.000€. L’accordo transattivo si chiuderà poi a 225.000€, valore circa intermedio tra la richiesta e la stima.
LA TRANSAZIONE
La transazione è un istituto extragiudiziale di risoluzione delle controversie sorte in fase di esecuzione dei contratti pubblici e trare origine dal codice civile già che regola in primis i rapporti tra privati. Tuttavia è del tutto evidente che nel caso della PA la legittima decisione di rinunciare ai propri diritti e difendere la propria posizione in sede giudiziale, come nel caso in oggetto, non si può realizzare senza che questa scelta sia motivata e congruamente ponderata in termini di analisi costi-benefici, tale da rendere oggettivamente evidente il giudizio di convenienza.
In buona sostanza la transazione di un soggetto pubblico deve essere accompagnata da un procedimento che garantisce la prevalenza dell’interesse pubblico. Solo nel caso di transazioni di valore inferiore a 100,000€ si può ammettere tre una procedura semplificata, ma cmq sempre nel segno dell’evidenza dell’interesse pubblico prevalente. Non è questo il caso. Da questo punto di vista e altri la transazione adottata è quanto meno anomala, con non pochi presunti vizi di legittimità tali da evidenziare significative criticità procedurali.
Vediamone alcune.
- E’ acclarato dal quadro normativo che l’organo competente in materia è il Consiglio Comunale e non la Giunta che invece delibera l’approvazione della transazione. Elemento di debolezza fondamentale per tutto il processo, che di fatto è stato sottratto ad un’ampia valutazione da parte delle forze di maggioranza e opposizione presenti in Consiglio;
- La scelta dell’importo del corrispettivo definito concordamento, da 300.00 a 225.000, non trova riscontro in nessun atto preliminare, tanto meno è citato dai pareri acquisiti da parte dell’avvocatura che si limita ad una stringatissima comunicazione che disserta sull’aleatorietà dell’esito del giudizio, ma non spiega la scelta del corrispettivo concordato;
- Lo stesso parere del tecnico incaricato stima il valore a 265.000 e non a 225.00, ma non si limita a questo quando, molto semplicemente, afferma che la richiesta non ha nulla a che fare rispetto ad un obbligo stabilito per legge e confermato, da altra legge che ne fornisce interpretazione autentica.
- La transazione riduce i km di estensione della rete che passano da 7.0 Km del precedente contratto a 6.27 vale a dire -10%
- Il Comune si impegna con la transazione “Con la corresponsione del canone di cui al presente articolo il Comune si ritiene integralmente soddisfatto di ogni sua pretesa nei confronti della concessionaria, a qualsivoglia titolo, causa e motivo conseguente all’affidamento in esclusiva del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in capo alla concessionaria stessa “Si rinuncia ad ogni rivendicazione!!!! E se la rete è stata realizzata senza rispondere ai requisiti di legge, eventuali danni a cose e persone cagionati da difetti tecnici della rete a carico di chi sarebbero? E il nuovo gestore? Il gestore è già noto in altri Comuni per problematiche di questo tipo
- Infine, “Il Comune si impegna a far inserire gli importi risultanti dalla valutazione delle opere realizzate nel Comune di Velletri ai sensi del comma precedente, tra gli oneri di gara da porsi a carico del nuovo aggiudicatario della gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale in cui ricade il Comune di Velletri, ai sensi dell’articolo 14, commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 164/00.” Anche questa è curiosa. In un atto transattivo un Ente Pubblico si impegna nei confronti di terzi, anche loro enti pubblici, nell’ambito di una gara pubblica. Siamo curiosi.
L’EPILOGO?
Infine Leoni e Morassut evidenziano che nella settimana dal 14/09 al 18/09 la macchina amministrativa del Comune, in piena incipiente pandemia, è talmente accelerata che il 14/09 riceve la bozza di transazione da 2i Rete Gas, il 15/09 l’avvocatura esprime pare, stringato, ma favorevole e poi il 17/09 la Giunta approva. Siamo contenti, perché è la prova che si può fare, malgrado spesso la quotidianità ci dice il contrario.
Comunicato stampa degli organizzatori della conferenza