Si chiamano Scout Speed, o “autovelox invisibili”, i rilevatori di velocità di più recente generazione. Si tratta di dispositivi posti all’interno delle auto delle forze dell’ordine, in grado di rilevare la velocità delle auto che circolano nello stesso senso, ma anche nel senso di marcia contrario, sia di giorno che di notte grazie ai raggi infrarossi. La Corte di Cassazione con l’ordinanza 29595 depositata il 22 ottobre 2021 ha stabilito che anche gli autovelox montati sulle auto devono essere segnalati agli automobilisti da una scritta luminosa ben visibile e collocata sulla stessa auto usata dai vigili urbani per il controllo della velocità.
VICENDA E NORMATIVA
A rivolgersi al Giudice di pace di Belluno, per chiedere l’annullamento di una multa, è stato un automobilista che “nel dicembre 2015 percorreva a 85 km/h un tratto stradale, dove non bisognava superare i 70 km/h”. Ricorreva al giudice, facendo valere il fatto che l’autovelox “scout speed”, utilizzato per multarlo, non era in alcun modo segnalato. Il Comune di Feltre si è costituito sostenendo che tale rilevatore non era soggetto ai vincoli imposti dal Codice della Strada del 2007 il quale stabilisce, all’articolo 142 comma 6-bis, che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”. Inoltre, con decreto ministeriale 15 agosto 2007 si sono stabilite le modalità di segnalazione delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità (art. 1 e 2), con la previsione all’articolo 3 che “le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero ad inseguimento”. Tale decreto ha di fatto obbligato gli Enti utilizzatori di autovelox a far installare segnali di avviso del controllo della velocità lungo le strade, per rendere “legale” la presenza di pattuglie (in sosta) dotate di rilevatori di velocità. Ovviamente, quanto all’obbligo di presegnalazione e visibilità dei controlli in “modalità dinamica”, il ministero delle Infrastrutture e quello dell’Interno hanno sempre attribuito un contenuto di tipo “statico” alla espressione “postazioni di controllo” del comma 6-bis. Sta di fatto che, sin dalle prime richieste di annullamento, la maggioranza dei Giudici di pace, hanno accolto le richieste degli automobilisti multati dallo Scout Speed, considerando “postazione” anche un mezzo di controllo in movimento. Per questo, con il decreto ministeriale n.282 del 13 giugno 2017, si cercò di correre ai ripari ribadendo con un nuovo decreto che “nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità anche ad inseguimento” (art. 7.3 dell’all. 1).
PRONUNCE DI MERITO E PREVALENZA DEL CODICE
Nonostante i suddetti decreti, nel caso di specie, il Giudice di Pace di Belluno annullava la multa, ed il Tribunale, in sede d’appello, confermava la decisione, perché l’obbligo di segnalazione attraverso messaggi luminosi installati in questo caso a bordo del veicolo, a loro giudizio, deve essere applicato anche per le postazioni mobili, indipendentemente dal fatto che dei decreti ministeriali ne prevedano l’esonero. Questo perché il Codice della Strada prevede l’obbligo di “presegnalazione” di tutte le postazioni di controllo della velocità e ha prevalenza sui decreti ministeriali. Nel ricorso in Cassazione il Comune censurava la decisione del Tribunale proprio per il fatto che non ha tenuto conto, come avrebbe dovuto, della previsione contenuta nei decreti ministeriali sopra citati, secondo cui le disposizioni sull’obbligo di segnalazione non si applicano per i dispositivi che misurano la velocità in maniera dinamica.
SENTENZA DI CONFERMA
La Corte di Cassazione, con la decisione sopra citata, conferma la correttezza formale del ragionamento argomentativo del Tribunale sulla prevalenza del Codice sui decreti attuativi. Anche per gli Ermellini, il Codice della Strada prevale sui decreti ministeriali perché “la previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla sopra trascritta disposizione del Codice della Strada”. Deve essere data prevalenza al Codice, “in quanto legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale sicché, ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario”. Per queste ragioni il ricorso del Comune di Feltre è stato respinto. Se qualche lettore pensa che per l’automobilista sarebbe stato conveniente pagare la multa, d’accordissimo; ma non avremmo avuto una sentenza della Cassazione importantissima, in quanto sarà punto di riferimento in questa spinosa materia.