Nel caso di separazione non consensuale può capitare che uno dei coniugi attribuisca all’altro la responsabilità della rottura del matrimonio. In tal caso si deve procedere con un giudizio in cui il giudice regolerà la separazione e si pronuncerà sulla richiesta di addebito di colpa. Per ottenere una sentenza favorevole, il giudice deve accertare l’effettiva violazione di qualche dovere coniugale (nel caso di seguito esposto abbandono del tetto coniugale).
In altre parole, chi chiede l’addebito deve dimostrare che la crisi si è verificata proprio a causa di tale trasgressione (es. abbandono, tradimento ecc.). La Cassazione ha chiarito che “grava sulla parte che richiede l’addebito della separazione la prova che la condotta dell’altro coniuge ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere della controparte provare l’anteriorità della crisi matrimoniale”.
QUANDO SI PUÒ CHIEDERE L’ADDEBITO
Generalmente, chi chiede l’addebito lo fa, oltre che per attribuire la colpa all’altro coniuge, per le conseguenze patrimoniali che la sentenza di separazione con addebito comporta.
Sotto l’aspetto economico, il coniuge perde il diritto di percepire l’assegno di mantenimento ed anche i diritti successori.
Infatti l’addebito ha soprattutto natura sanzionatoria, anche se in determinati casi potrebbe anche incidere sul diritto all’affido dei figli, o determinare restrizioni riguardanti gli incontri e le visite.
Quanto alla casistica, i casi più frequenti di violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, che consentono di chiedere l’addebito di colpa, oltre all’infedeltà coniugale, sono la violazione dell’obbligo di coabitazione (il c.d. abbandono del “tetto coniugale”); la violazione del dovere di assistenza morale e materiale.
Si inseriscono in questa serie anche condotte penalmente rilevanti come i casi di maltrattamento morale e/o fisico, tanto nei confronti del coniuge quanto dei figli. Esiste poi una casistica molto varia legata all’uso di telefonini e Social.
La giurisprudenza più recente ha considerato, come causa di crisi matrimoniale e di addebito della separazione, anche l’uso imprevidente e compromettente di telefonini e social.
Si tratta di mariti o mogli che cercano avventure sui siti di incontri, di messaggi compromettenti trovati sul cellulare; di post e commenti pubblicati sui social network.
VICENDA IN ESAME
Nel caso di separazione coniugale in esame, entrambi i coniugi avevano chiesto al giudice che la colpa venisse addebitata all’altro.
Il Giudice di primo grado, si era pronunciato sulla regolazione dei rapporti della separazione, ma aveva respinto le reciproche domande di addebito della colpa, ritenendole non adeguatamente motivate.
Il marito proponeva appello sostenendo l’erroneità della sentenza per il mancato addebito della colpa alla moglie, che con il suo comportamento aveva determinato la separazione. La donna dopo aver vissuto un periodo da separata in casa, in considerazione dell’età della figlia, svolgendo durante la crisi coniugale alcune attività, quali dormire e trascorrere le vacanze separatamente, si era successivamente allontanata dalla casa coniugale.
La Corte di Appello di Roma, accoglieva l’appello e in riforma della sentenza impugnata, stabiliva che il comportamento della donna, in base agli atti, alle chat ed alla testimonianza del fratello si poteva considerare la causa della crisi matrimoniale.
Contro la sentenza del giudice dell’appello, la signora propone ricorso alla Corte di Cassazione, basato su diverse doglianze.
In particolare la ricorrente contestava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non assolto l’onere probatorio (su cui era basato l’addebito di colpa) in ordine al determinarsi e alla durata temporale della crisi coniugale.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con Ordinanza 18 dicembre 2023 n. 35296, esaminando la questione sottoposta alla sua attenzione, si è soffermata sulla legittimità dell’addebito della separazione stabilito dalla Corte d’Appello ed ha ritenuto di dover rigettare il ricorso proposto.
Per i giudici di legittimità, la Corte d’appello ha adeguatamente spiegato i motivi per i quali ha ritenuto non provato il fatto che “i comportamenti della moglie si innestassero su una crisi matrimoniale pregressa, dando particolare rilievo a taluni mezzi di prova e segnatamente alle conversazioni su chat, alla circostanza che la convivenza era proseguita anche dopo la dedotta crisi, al tenore della testimonianza del fratello della ricorrente, che aveva mostrato sorpresa per la decisione di quest’ultima di lasciare il marito”.
Sulla base di quanto sopra esposto, la Cassazione ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il Giudice di secondo grado il quale aveva ritenuto che la moglie, “non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare il fatto che la crisi coniugale era precedente rispetto ai fatti alla stessa contestati, con la conseguenza che la separazione doveva considerarsi alla stessa addebitabile, conformemente a quanto statuito dalla Corte d’Appello”.
Quindi nella suddetta circostanza il Giudice d’appello si è attenuto al consolidato principio affermato dalla suprema Corte secondo il quale “grava sulla parte che richieda l’addebito della separazione l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale”.
IN CONCLUSIONE
Affinché si possa ottenere una pronuncia di separazione con addebito è quindi necessario che il Giudice accerti come la condotta tenuta dal coniuge sia stata la causa della crisi coniugale e non già l’effetto. In buona sostanza, per aversi una pronuncia di addebito, è necessario che il comportamento contrastante con i doveri coniugali tenuto da uno dei due coniugi sia stato la causa della rottura del rapporto matrimoniale e non l’effetto di una crisi già maturata e consolidata in precedenza e dovuta ad altri motivi.