Ultimo aggiornamento:  10 Febbraio 2024

Quali regole bisogna rispettare per la videosorveglianza in condominio?

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  • L’installazione di un sistema di videosorveglianza in condominio, per esigenze di sicurezza e tutela dei beni, è un tema attualissimo. Nessun impedimento alla videosorveglianza, purché le telecamere vengano installate nel rispetto della normativa sulla privacy e le riprese non interferiscano nella vita privata degli altri. Alcuni dubbi e molte incertezze permangono in merito alle regole da rispettare, che riguardano sia l’ambito civile, per la possibile violazione della privacy, che quello penale, per la possibilità di incorrere nel reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis c.p.). 

    VIDEOSORVEGLIANZA PARTI COMUNI

    La videosorveglianza è stata normata dalla legge di riforma del condominio (n. 220/2012) e può riguardare:

    • le parti comuni se deliberata in assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, comma 2 del Codice civile, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio;
    • una proprietà privata, senza che serva l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, se è voluta dal singolo condomino a protezione della propria abitazione. 

    Generalmente l’installazione di videocamere per riprendere parti comuni (cortile, androne, scale, parcheggi), compresi i posti auto e le autorimesse, deve essere motivata da concrete situazioni di pericolo e deve effettivamente servire a preservare la sicurezza delle persone e la tutela dei beni. 

    Inoltre, si ritiene necessario verificare che non ci siano altre misure idonee a risolvere il problema.
    Devono essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. 

    Tra gli obblighi vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, durata che può essere correlata a specifiche esigenze.

    Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario richiedere una verifica preliminare al Garante per essere autorizzati. 

    Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (cortile, androne, ecc.), infatti, il diritto alla sicurezza e all’incolumità non può compromettere il diritto alla riservatezza nel privato. 

    Occorre anche evitare la ripresa di aree pubbliche e di luoghi circostanti (strade, piazze, edifici, esercizi commerciali ecc.) che non risultino rilevanti per garantire la sicurezza dei condomini.

    I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

    TELECAMERE DEL SINGOLO CONDOMINO

    È consentita l’installazione di telecamere anche da parte di singoli Condomini, purché le riprese non riguardino parti comuni e non invadano la sfera privata degli altri Condomini. L’installazione, se finalizzata esclusivamente alla tutela della propria sicurezza, non è soggetta ad autorizzazione e all’affissione di cartelli.

    L’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini.

    Le telecamere violerebbero la privacy, nel caso dovessero riprendere parti condominiali comuni. 

    Nel caso invece dovessero riprendere aree private dei vicini, come terrazzi, balconi, giardini, abitazioni, si incorrerebbe nel reato previsto dall’art. 615 bis c.p.

    Nessuna violazione della privacy altrui o del codice penale se vengono rispettate le seguenti precise condizioni:

    1. Inquadratura della sola porta d’ingresso, senza inquadrare altre parti condominiali, se la telecamera è installata su una parete del pianerottolo.
    2. Se la telecamera è posta in alto sopra la porta, deve essere rivolta verso lo zerbino.
    3. Se la telecamera è installata nell’autorimessa, deve inquadrare il proprio posto auto.

    GIURISPRUDENZA

    Una sentenza della Cassazione molto commentata (sentenza n. 34151/2017), ha chiarito che non si incorre nel reato di interferenza illecita nella vita privata degli altri condomini, quando la ripresa della telecamera privata include parti comuni antistanti la porta d’ingresso, considerato che le scale e i pianerottoli in comune sono destinati ad essere utilizzati da più persone.

    La Cassazione ha sottolineato come l’art. 615/bis è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nell’abitazione e nei luoghi di privata dimora e nelle appartenenze di essi.  Si tratta “dell’ambiente ove egli svolse la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza”

    Oggetto giuridico della tutela è tale ambito come spazio fisico “sottratto alle interferenze altrui, in maniera tale che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, rimanendo così riservato ciò che avviene in quello spazio”.

    Appare dunque palese, precisano gli Ermellini, che “né le scale di un condominio né i pianerottoli delle scale condominiali sono in grado di assolvere alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, visto e considerato che sono strumentali all’utilizzo di un numero indeterminato di soggetti e, di conseguenza, non è possibile estendere alle immagini qui riprese la tutela penalistica di cui all’art. 615/bis c.p.”

    SANZIONI PER RIPRESE ILLECITE

    Nel caso di violazione del Codice penale per interferenze illecite nella vita privata, è prevista una grave sanzione consistente nella reclusione fino ad un massimo di quattro anni.

    Infatti, l’articolo 615 bis prevede che “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

    Nel caso di violazione della privacy per riprese di spazi comuni come pianerottoli, scale o spazi antistanti le abitazioni degli altri condomini, ci si espone alla possibile richiesta di un risarcimento danni. 

    La persona soggetta alla registrazione potrebbe dimostrare di aver subito dei danni suscettibili di essere risarciti. Tuttavia è necessario che il danno superi una certa soglia di rilevanza in modo da costituire una lesione effettiva e concreta della sfera esistenziale della persona. Per usare le parole dei giudici, usate a proposito di risarcimento danni per violazione della privacy condominiale “non qualsiasi tipo di danno è suscettibile di essere risarcito, essendo richiesto che lo stesso superi una soglia di rilevanza tale da renderlo effettivamente e concretamente lesivo della sfera esistenziale del soggetto” (Trib. Palermo 16 marzo 2021 n. 912).

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