Ultimo aggiornamento:  13 Dicembre 2021

In un incidente stradale chi può testimoniare per stabilire di chi è la colpa?

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  • A seguito di un incidente stradale, una donna promuove una causa per chiedere a due enti comunali il risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo. Indica come unica testimone la persona che era con lei sull’autovettura. Il giudice di primo grado rigetta la richiesta di risarcimento, ritenendo non consentita, ai sensi dell’articolo 246 Codice di procedura civile, la testimonianza di una terza persona trasportata all’interno del veicolo danneggiato. Impugnata la sentenza, il giudice di secondo grado conferma la decisione appellata evidenziandone la correttezza. Entrambi i giudici di merito rigettano quindi le richieste risarcitorie dell’attrice che non desiste e propone ricorso in Cassazione.

    COSA PREVEDE L’ARTICOLO 246

    In sintesi, l’articolo 246 sintetizza il principio della incompatibilità tra la posizione di testimone e quella di parte, “anche solo potenziale”, nel giudizio. Infatti, stabilisce che “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. Secondo la concorde giurisprudenza, “l’interesse che impedisce la testimonianza deve essere personale, concreto ed attuale”, con la precisazione che “la valutazione in ordine alla sussistenza dell’interesse del terzo è lasciata al discrezionale apprezzamento del giudice e, se adeguatamente motivata, non può essere sindacata in sede di legittimità”. Si può dire quindi che nella stragrande maggioranza dei casi il ricorso in Cassazione diventa inutile, anche se, in realtà, poi, quasi sempre, si fa come in questo caso.

    DECISIONE DELLA CASSAZIONE

    La donna, ricorrendo in Cassazione, contesta “l’erronea conclusione del giudice di appello, nel ritenere incapace di testimoniare la donna trasportata sul veicolo danneggiato”, per aver dedotto che la stessa “sarebbe portatrice di un interesse concreto e attuale a prendere parte al giudizio”. La Cassazione, facendo riferimento al consolidato orientamento della stessa suprema Corte, ritiene il ricorso manifestamente infondato in quanto un soggetto è incapace di testimoniare quando è titolare di un interesse personale che lo vede coinvolto nel rapporto controverso e che lo legittima a prendere parte al giudizio in cui gli è stato chiesto di rendere testimonianza. L’eventuale inesistenza attuale di alcun danno a carico della persona trasportata, non può essere dedotta e incideresulla “legittimazione a detta partecipazione, cui sola è riferita la previsione di cui all’art. 246 c.p.c.”. Anche perché la fondatezza nel merito dell’asserito mancato interesse potrebbe essere riscontrata solo in sede di partecipazione al giudizio. Quindi, “correttamente il giudice di merito ha concluso per l’incapacità a testimoniare della teste, stante il suo diretto coinvolgimento nel sinistro, nella veste di terza trasportata”. Sulla stessa tematica, in una precedente ordinanza (n. 19121 del 17 luglio 2019) la stessa Cassazione aveva stabilito che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, “nutre sempre un interesse giuridico – e non di mero fatto – all’esito della lite introdotta dall’altro danneggiato, pertanto, è incapace di testimoniare”. L’avvenuto risarcimento a suo favore, infatti, “non estingue l’interesse del testimone a deporre nel giudizio relativo al fatto illecito che gli ha provocato il danno”.

    NEL CASO DI INCIDENTE CHI PUO’ TESTIMONIARE

    In generale, può testimoniare in ogni causa – e quindi anche in un processo avente ad oggetto il risarcimento da sinistro stradale – chiunque abbia assistito personalmente al fatto e non abbia un interesse personale all’esito del giudizio. Quindi, come già visto, non può testimoniare il passeggero nel giudizio tra il conducente proprietario e il presunto responsabile. La giurisprudenza ha individuato dei casi in cui può essere testimone il conducente. Secondo una recente sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 1279/2019), “nella controversia instaurata dal terzo trasportato mediante azione diretta ex art. 141 del D. Lgs. n. 209 del 2005 non sono incapaci a testimoniare i soggetti coinvolti nel sinistro, ivi compreso il conducente stesso, ove la compagnia di assicurazioni del trasportante, chiamata a risarcire direttamente il terzo trasportato, non abbia messo in discussione l’incidente quanto al suo reale accadimento in danno dell’attore”.  Altra ipotesi di testimonianza ritenuta ammissibile quella del conducente di un veicolo, di cui non è proprietario, coinvolto in un incidente. Può considerarsi acquisito in giurisprudenza il principio secondo cui “il conducente del veicolo danneggiato in seguito a sinistro stradale non ha un interesse personale, concreto e attuale a intervenire nel giudizio promosso dal proprietario del veicolo nei confronti del danneggiante” (Cass. 29 settembre 1996, n. 8537; Cass. 25 maggio 1993, n. 5858). Quindi, può testimoniare nel giudizio intrapreso dal proprietario contro l’assicurazione per ottenere il rimborso delle spese per la riparazione del mezzo. Non può invece testimoniare nel caso avesse riportato delle lesioni personali. In questo caso, sarebbe potenzialmente interessato all’esito del giudizio intrapreso dal proprietario del veicolo, perché la sua testimonianza favorirebbe il risarcimento per le lesioni patite.

    PUO’ TESTIMONIARE UN PARENTE?

    Nel 1974, la Corte costituzionale ha dichiarato la non costituzionalità dell’articolo 247 del Codice di procedura civile che vietava la prova testimoniale “del coniuge, anche se separato, nonché dei parenti o affini in linea retta e di coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione”. Da allora non esiste alcun divieto di testimoniare per il marito, la moglie, i figli e tutti i familiari, in quanto “l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli, non può essere esclusa a priori, non almeno in assenza di ulteriori elementi in base ai quali il giudice reputi inficiarne la credibilità”. Di recente, la suprema Corte ha ribadito gli stessi principi (Cass. Sent. n. 2295/21 del 2.02.2021). Dunque, i soggetti che sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela o affinità possono essere sentiti in qualità di testimoni, “restando ovviamente salva la libera valutazione di attendibilità da parte del giudice e, comunque, sempre che non abbiano un autonomo interesse al giudizio”.

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