Ultimo aggiornamento:  18 Febbraio 2023

Condannato perché teneva il cucciolo in garage al buio

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  • Condannato per il reato di abbandono di animali il proprietario di un cucciolo di appena tre mesi lasciato in garage in uno spazio ristretto e poco illuminato. Non è valso ad evitare la condanna il certificato del veterinario prodotto dall’imputato attestante la buona salute dell’animale. L’articolo 727 del Codice penale, riguardante l’abbandono di animali domestici, non subordina la condanna al fatto che l’animale sia stato ritrovato in uno stato di malnutrizione o in pessime condizioni di salute. Prevede la condanna (stessa ammenda da 1.000 a 10.000 euro) sia per chi di fatto abbandona l’animale per disfarsene, come per chi detiene un animale domestico “in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di grandi sofferenze”. Quindi, sono sufficienti comportamenti di incuria e abbandono, che procurino all’animale sofferenze psicofisiche, per far scattare il reato contravvenzionale, anche quando l’animale non sia malnutrito o in pessime condizioni di salute.

    VICENDA

    Nel caso di specie è stato accertato che il cucciolo era tenuto in uno spazio ristretto delimitato da rete metallica (l’imputazione riferisce di un metro quadrato) all’interno di un garage buio, in mezzo ad oggetti ingombranti.  

    Condizione che consentiva all’animale scarsa possibilità di movimento per la mancanza di uno spazio adeguato. Il cucciolo era costretto a vivere in mezzo alle proprie deiezioni e senz’acqua (l’imputazione indica la presenza di una ciotola per l’acqua vuota e rovesciata, probabilmente dello stesso cucciolo). Nel difendersi dalle accuse l’imputato depositava un certificato medico del veterinario attestante la buona salute del cucciolo ed ha cercato di evitare la condanna facendo presente che la mancanza di lesioni all’integrità fisica dell’animale stavano a dimostrare che non aveva subito sofferenza per un periodo di tempo rilevante.

     Ricostruita la vicenda, i giudici del Tribunale hanno ritenuto palese la colpevolezza dell’uomo per aver lasciato il cucciolo di tre mesi “in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di grandi sofferenze”. Inevitabile, quindi, la condanna alla pena di 1.000 euro di ammenda. Il Tribunale ha disposto perfino la confisca dell’animale, anche se poteva considerarsi svanito il rischio di reiterazione del reato di abbandono ed incuria. Infatti, il proprietario aveva potuto tenerlo con sé, occupandosi della sua crescita, in attesa della decisione dei Giudici sull’accusa a suo carico.

    RICORSO IN CASSAZIONE

     Nel ricorso fatto in Cassazione l’uomo deduceva la mancata valutazione di prove decisive come il certificato di nascita del proprio figlio e la dichiarazione del veterinario attestante la buona salute del cucciolo. Nel difendersi dalle accuse, lamentava inoltre la mancanza di motivazione con riguardo all’elemento oggettivo della produzione di gravi sofferenze per il cucciolo, vista l’assenza di qualsiasi lesione all’integrità fisica dell’animale in grado di dimostrare la sofferenza subita per un periodo di tempo rilevante. Infine faceva rilevare “l’erronea applicazione della legge penale con riguardo alla disposta confisca dell’animale, non riconducibile ai casi di confisca obbligatoria previsti dall’art. 240, 2° comma, c.p.”.

    DECISIONE DELLA CASSAZIONE

    La Cassazione, con la sentenza 11 gennaio 2023 n. 537, conferma la linea dura decisa dal Tribunale a tutela del cucciolo maltrattato. I giudici di piazza Cavour hanno affermato che sulla base dei fatti accertati “il giudice di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della contravvenzione dal momento che la detenzione dell’animale era in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze”.

    Per quanto dedotto in merito alla buona salute dell’animale nessuna scusante o attenuazione di pena perché “l’ipotesi di reato non postula la necessaria ricorrenza di situazioni, quali la malnutrizione e il pessimo stato di salute degli animali, indispensabili per poterne qualificare la detenzione come incompatibile con la loro natura, ma al proposito rilevano tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione, compresi comportamenti colposi di abbandono e incuria”.

    È stata invece ritenuta fondata la doglianza sulla non necessaria confisca dell’animale, disposta senza tener conto “che il cane, sequestrato ma lasciato in custodia al proprietario, è stato da questo detenuto, e cresciuto per diversi anni prima, che fosse resa la sentenza impugnata”.

    La Cassazione ha concluso che la motivazione del provvedimento di confisca del giudice “non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo reitererebbe l’attività punibile se restasse nel possesso della res, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati”. In parole più semplici, la confisca non è obbligatoria, il giudice deve accertare che nel caso concreto ricorra il pericolo di reiterazione del reato.

    Sullo stesso tema un precedente articolo, pubblicato il 19 novembre 2022, di commento alla sentenza n. 39844 del 21 ottobre 2022, che ha confermato la condanna di un tizio che teneva i cani in un luogo sporco e senza luce.

    Differenza tra abbandono E maltrattamenti

    Forse a qualcuno sembrerà strano che il maltrattamento di animali è un delitto (previsto dall’articolo 544 ter del Codice penale), punito molto più severamente (reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro) dell’abbandono in una condizione di sofferenza. Questo perché nel caso di maltrattamento la condotta lesiva dell’integrità dell’animale è “voluta”. Si parla di “dolo specifico” quando il maltrattamento consiste in un comportamento tenuto per crudeltà e di “dolo generico” quando si maltratta senza alcuna necessità.

    Nella ipotesi di abbandono di animali, di cui all’articolo 727 del Codice penale, invece, “la produzione delle gravi sofferenze, quale conseguenza della detenzione dell’animale secondo modalità improprie, si considera un evento non voluto dall’agente come contrario alle caratteristiche etologiche della bestia, ma derivante solo da una condotta colposa dell’agente”.

    Quanto alla possibilità di tenere l’animale con sé, va infine precisato che nel caso di maltrattamenti la confisca è obbligatoria nei casi indicati dalla legge.

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