Ultimo aggiornamento:  5 Agosto 2023

Caratteristiche e validità del testamento olografo

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  • Che cosa è un testamento olografo? Quali sono i requisiti essenziali per la validità? Quando si può impugnare? Chi può impugnarlo e per quali motivi? Cosa succede se viene annullato?

    TESTAMENTO OLOGRAFO

    La parola olografo sta a significare che deve essere scritto totalmente a mano. Rappresenta la forma più diffusa, più semplice e più economica per stabilire l’assegnazione dei propri beni materiali o immateriali (es. diritti d’autore) dopo la morte. La legge non richiede nessuna forma particolare ed è sufficiente che il testatore manifesti, scrivendo su qualunque foglio con grafia riconoscibile e conforme, la sua precisa volontà riguardo l’assegnazione dei beni dopo la sua morte. Il testamento olografo, evita di sostenere le spese per la prestazione di un notaio perché è redatto personalmente e perché può essere conservato in casa dal testatore, oppure può essere consegnato ad una persona di fiducia.  Alla morte del testatore chiunque entri in possesso del testamento è tenuto a presentarlo a un notaio che si occuperà della sua pubblicazione. Il testamento viene pubblicato mediante apposito verbale, che deve essere registrato e trasmesso alla cancelleria del tribunale, per l’iscrizione nell’apposito registro generale dei testamenti. A pubblicazione avvenuta, si può dare esecuzione alla volontà del defunto ed il testamento diventa titolo d’acquisto dei beni assegnati.

    Occorre considerare che la possibilità di disporre dei propri beni tramite testamento non è, però, assoluta. Nel caso il testatore abbia eredi legittimi (coniuge, figli, ascendenti) deve rispettare la quota di legittima di ciascun erede. Può liberamente disporre della cosiddetta quota disponibile. Tuttavia, un testamento che non rispetti la quota di legittima è ugualmente valido ed efficace nel caso non venga impugnato dai legittimari. In mancanza di eredi legittimari, la libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale, senza che eventuali familiari o parenti possano nulla obiettare. L’utilità importantissima del testamento è la cosiddetta funzione divisionale che evita costi notevoli. Cioè, quella di stabilire la divisione dell’eredità prima della morte evitando liti tra gli eredi al momento della successione ereditaria

    REQUISITI ESSENZIALI

    I requisiti essenziali per la validità sono stati elencati dal legislatore nell’articolo 602 del Codice civile: “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore”. Volendo redigere un testamento “esemplare”, al nome e cognome si fa seguire una locuzione del tipo “nel pieno delle mie facoltà mentali”, proseguendo con la descrizione chiara e precisa delle proprie volontà. Non può mancare l’indicazione esatta dei beneficiari in modo che sia possibile identificarli, associandoli ai rispettivi beni attribuiti. 

    La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno e può essere indicata all’inizio o alla fine del testamento. Serve a stabilire se il testatore in quel momento era in possesso delle sue facoltà mentali e nel caso di più di una scrittura, per stabilire quale testamento è stato scritto per ultimo. La firma autografa deve essere messa alla fine del testo. L’autografia o la sottoscrizione sono requisiti imprescindibili, pena la nullità del testamento.

    QUANDO SI PUÒ IMPUGNARE

    La mancanza della sottoscrizione e dell’autografia comporta l’immancabile nullità del testamento in quanto privo di requisiti previsti come essenziali. Può essere fatta valere la nullità anche quando presenta anomalie gravi come indicazioni generiche sui beneficiari, che ne impediscano la chiara identificazione; imprecisa individuazione/attribuzione dei beni; oppure contenga disposizioni illecite. Si ritiene causa di nullità del testamento anche la violenza fisica che abbia spinto il testatore a disporre dei propri beni contro la sua volontà.

    Il testamento olografo è annullabile quando presenta difformità meno gravi come ad esempio l’incompletezza della data; l’ipotizzata incapacità di agire del testatore; oppure nel caso di errore sul motivo, tanto di fatto, quanto di diritto. In questi casi il testamento produce gli effetti a cui era diretto, ma questi possono essere invalidati se gli eredi impugnano il testamento. Quanto ai tempi di prescrizione, l’azione di annullabilità si deve intraprendere entro 5 anni dall’apertura del testamento da parte del notaio. Se l’impugnazione del testamento olografo è fatta da parte degli eredi legittimi (coniuge, genitori, figli e ascendenti del defunto) per la lesione della quota di legittima, è soggetta alla prescrizione ordinaria di 10 anni. L’azione di nullità invece non ha termini di prescrizione e può essere richiesta in qualsiasi momento, da chi risulta danneggiato.  Occorre tuttavia considerare che la nullità di un testamento non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.

    CHI PUÒ IMPUGNARLO E PERCHÉ

    Il Codice civile stabilisce la tutela degli eredi per la loro quota di legittima.  Si tratta di coniuge e figli del defunto e, in assenza di questi, degli ascendenti (i genitori). Quindi, sono i soggetti tutelati, in quanto eredi legittimi ad avere preminente motivazione e possibilità di impugnarlo. Tuttavia, può farlo chiunque abbia un reale interesse nei confronti del patrimonio del defunto. Ciò significa che l’impugnazione del testamento ritenuto invalido può essere effettuata non solo da chi ritiene di vantare diritti ereditari, ma da chiunque abbia interesse diretto (es. eventuali creditori). 

    Per quanto attiene al tipo di vizi che possono essere fatti valere in giudizio, per fare solo un cenno, si fa una distinzione tra i vizi che attengono alla forma da quelli che attengono ad un contenuto testamentario difforme rispetto alle previsioni di legge. 

    Chi abbia interesse ad impugnare un testamento può esperire tre diversi tipi di azioni giudiziarie: 

    • chiedere una sentenza costitutiva di annullamento delle disposizioni testamentarie; 
    • promuovere un’azione volta alla dichiarazione di nullità; 
    • agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive delle quote di legittima. 

    L’azione di impugnazione consiste nel promuovere un giudizio davanti al Tribunale competente, citando eredi e legatari. 

    Le disposizioni impugnate conservano efficacia (almeno) fino a quando non vi sia una sentenza. 

    COSA SUCCEDE SE VIENE ANNULLATO

    La sentenza che pronuncia l’annullamento di un testamento ha natura di sentenza costitutiva.  A seguito dell’annullamento, il testamento rimane privo di ogni effetto ed è come se non fosse mai stato scritto. Tutti gli effetti del testamento o della disposizione testamentaria annullata vengono meno. 

    La sentenza di annullamento del testamento “ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione” (Cass. 21 maggio 2020, n. 9364).

    Oltre alle norme che prevedono la nullità delle disposizioni, la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato la fattispecie del “testamento inesistente” che si ha quando è affetto da un vizio così grave e radicale da impedire la stessa possibilità di identificare l’atto come testamento (es. testamento orale o falso). L’inesistenza è una sanzione più grave della nullità. La differenza di maggior rilievo consiste nell’inapplicabilità dell’articolo 590 del codice civile sulla “conferma ed esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie nulle”. L’articolo citato prevede infatti che “la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione”. Dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che oltre alle disposizioni nulle, possono essere oggetto di sanatoria anche quelle annullabili.

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