Ultimo aggiornamento:  10 Giugno 2022

Come funziona la comunione legale tra coniugi?

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  • Questa settimana rispondo a domande sulla comunione legale dei beni tra coniugi. In particolare, mi è stato chiesto se fosse stato possibile chiarire come si instaura la comunione e precisare quali sono i beni inclusi e quelli esclusi.

    COMUNIONE LEGALE

    Gli sposi, al momento del matrimonio od anche successivamente, possono scegliere il regime patrimoniale della loro famiglia, decidendo per la separazione oppure per la comunione.  La comunione dei beni è chiamata anche comunione legale, perché in mancanza di una scelta per la separazione, il regime patrimoniale legale della famiglia è quello dalla comunione, che rappresenta il regime ordinario (art. 159 c.c.). Quindi, se gli sposi, al momento delle nozze, non dichiarano di optare per la separazione, si instaura automaticamente il regime di comunione. La separazione deve essere dichiarata espressamente, nell’atto di celebrazione del matrimonio.  Nel caso venga decisa in seguito, occorre andare dal notaio perché è prevista la forma dell’atto pubblico sotto pena di nullità (art. 162 c.c.). Con la separazione dei beni, i coniugi rimangono proprietari esclusivi non solo dei beni posseduti prima di sposarsi, anche di quelli acquistati o ricevuti successivamente. Nel caso di comunione legale, invece, i beni acquistati durante il matrimonio diventano comuni, anche se all’atto di acquisto non sono intervenuti entrambi. Per disporre dei beni comuni occorre sempre il consenso di ambedue. Sia nel caso di comunione che in quello di separazione dei beni, entrambi i coniugi sono obbligati a contribuire alle spese familiari. Quando si parla di comunione legale, è importante distinguere quali sono i beni inclusi e quelli esclusi dal regime patrimoniale.

    ESCLUSIONE BENI EREDITARI

    Molti coniugi si domandano se l’immobile ereditato entra in comunione dei beni. C’è subito da chiarire che la comunione dei beni, in realtà, non comporta l’attribuzione automatica di tutti i propri averi nel patrimonio comune della coppia, perché molti beni rimangono “personali”. Tra le cose di maggior valore a non ricadere nella comunione ci sono i beni immobili ereditati da ciascun coniuge. La legge (Art. 179, lett. b) considera qualsiasi bene ereditato (sia esso mobile o immobile) “bene personale”. Quindi, i beni ereditati sono espressamente esclusi dall’appartenenza alla comunione, a meno che non siano stati ricevuti per testamento dove sia stato specificato che debbano essere attribuiti al patrimonio comune di entrambi i coniugi. Il motivo di questa scelta, considerata dal legislatore “inderogabile”, sta nel fatto che si tratta di beni all’acquisto dei quali l’altro coniuge non ha partecipato o contribuito e quindi non ha nessun diritto di beneficiarne.

    ALTRI BENI ESCLUSI

    Lo stesso articolo 179 del Codice civile contiene l’elenco di tutti gli altri beni da considerare “personali”, oltre ai beni ereditari di cui alla lettera b): – i beni di cui il soggetto era proprietario prima del matrimonio, o sul quale esercita in diritto reale di godimento; – i beni strettamente personali; tutto ciò che serve per l’esercizio di una professione; – eventuali somme ottenute a titolo di risarcimento dei danni; – eventuale pensione per perdita della capacità lavorativa; – i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali o con il loro scambio.

    BENI INCLUSI

    Ad elencare tutto ciò che viene incluso nella comunione ereditaria è l’articolo 177 cel Codice civile. Si tratta: – degli acquisti successivi al matrimonio, ad esclusione dei beni personali; – delle aziende gestite da entrambi, costituite dopo il matrimonio; – degli utili di uno dei coniugi inerenti a un’azienda costituita prima del matrimonio. Nel caso di scioglimento del regime patrimoniale si parla di “comunione da residuo”, per quanto riguarda: – i frutti ricavati da ogni coniuge dai propri beni; – i proventi da attività gestite separatamente.

    SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE

    Lo scioglimento della comunione legale si verifica per una delle seguenti cause: – morte di uno dei coniugi; – fallimento di uno dei coniugi; – annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; – separazione personale; – decisione comune di attivare la separazione dei beni, mediante apposito atto pubblico.

    Altro importante aspetto riguarda la responsabilità per eventuali debiti, verso i quali i beni della comunione rispondono direttamente o sussidiariamente. Direttamente: – per gli oneri gravanti sui beni al momento dell’acquisto; – per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, nell’interesse della famiglia; – per le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi. I beni della comunione, invece, rispondono sussidiariamente per le obbligazioni contratte separatamente dai coniugi, per interessi estranei alla famiglia. Più nel dettaglio, stando a quanto prevedono gli articoli 189 e 190 del Codice civile, per le obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro, i creditori devono soddisfarsi sui beni personali. Quando non sia possibile (per mancanza o insufficienza), i beni della comunione rispondono fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato (art. 189 c.c.). I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non siano sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti (art. 190 c.c.). Responsabilità sussidiaria dei beni in comune sta a significare che i creditori devono soddisfarsi prima di tutto sui beni personali del coniuge loro debitore. Solo nel caso di insufficienza possono aggredire anche i beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

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