Ultimo aggiornamento:  11 Dicembre 2023

Il dipendente che importuna le colleghe può essere licenziato

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  • La Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa nei confronti del dipendente di una banca che, ignorando la diffida rivoltagli dall’azienda, aveva continuato ad importunare due colleghe inviando loro ripetutamente messaggi ed inviti a sfondo sessuale. La giusta causa è stata motivata dalla mancanza di rispetto dell’uomo verso le vittime delle sue ripetute e indesiderate attenzioni. Tali comportamenti hanno creato disagio e turbamento nelle destinatarie, violando la loro dignità e la sicurezza e compromettendo il decoro e la correttezza nel contesto lavorativo.

    L’ITER PROCESSUALE

    Il datore di lavoro, rimasta disattesa e inadempiuta la diffida a porre fine al comportamento molesto, licenzia il lavoratore. Il provvedimento di espulsione viene impugnato senza successo, perché il Tribunale adito respinge il ricorso del lavoratore. Avverso la decisione del primo giudice, il dipendente ricorre alla Corte di Appello che, ritenendo le deposizioni testimoniali raccolte rappresentative del disagio, del fastidio e della paura delle due dipendenti “in ragione delle reiterate e sgradite condotte dell’appellante”, valutando complessivamente tutte le circostanze oggettive e soggettive della vicenda, ritiene il provvedimento disciplinare espulsivo legittimo, in quanto proporzionato ai fatti contestati. Spiega la Corte d’Appello che, nonostante le iniziative precedentemente adottate dall’azienda per assicurare la sicurezza e la tranquillità delle lavoratrici, il dipendente aveva “continuato intenzionalmente, disattendendo la diffida ricevuta, a porre in essere le condotte denunciate dalle dipendenti”.  Tale atteggiamento, anche alla luce della contestata recidiva, aveva irrimediabilmente minato il rapporto fiduciario tra il dipendente ed il datore di lavoro legittimando il licenziamento del dipendente. Avverso la sentenza emessa dal Giudice di secondo grado, viene proposto ricorso in Cassazione, per vizi di forma e di procedura, contestando, in particolare, la violazione delle regole poste a presidio del diritto a non essere licenziati arbitrariamente.

    DECISIONE DELLA CASSAZIONE

    La suprema Corte, con ordinanza n. 31790 del 15 novembre 2023, a proposito dei vizi di forma e di procedura della sentenza impugnata denunciati nel ricorso, spiega come “nella motivazione della sentenza gravata è stata dettagliata la sequenza procedimentale, conforme a legge, che ha portato alla contestazione disciplinare e all’adozione della sanzione espulsiva per condotte inappropriate e generatrici di turbamento e paura ai danni di colleghe”. Sequenza iniziata con un’articolata diffida e, “successivamente sviluppatasi, alla luce di constatata assenza di adempimento alla diffida, in contestazione formale, nella quale sono stati richiamati gli addebiti oggetto di diffida, oltre quelli successivi che ne evidenziano l’inadempimento, perdurando la situazione di indesiderato approccio nei confronti delle colleghe; nella contestazione è stata legittimamente ricompresa anche la recidiva per precedente sanzione disciplinare per fatti di diversa natura”.

    Inoltre, viene precisato come già nella lettera di diffida, manifestata quale esercizio del potere direttivo, il datore di lavoro aveva evidenziato che avrebbe attivato, al ripetersi delle condotte censurate, un procedimento disciplinare “ed è stato l’inadempimento alla stessa, espresso    con comportamenti successivi, ad attivare il procedimento disciplinare per tutti i fatti lesivi della dignità e sicurezza delle colleghe, nonché relativi all’uso improprio dei mezzi di comunicazione aziendali e al decoro e correttezza nelle relazioni tra colleghi nell’ambiente lavorativo”. A proposito della dedotta errata valutazione della giusta causa del licenziamento, è stato chiarito che nel caso in esame ha trovato legittimo fondamento nel comportamento del dipendente alla luce di norme aziendali e principi generali di condotta.

    ALTRO CASO RECENTE

    La stessa Cassazione in tempi assai recenti, sentenza 31 luglio 2023, n. 23295, aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore per molestie sessuali in danno di una giovane collega neoassunta e assegnata a mansioni di barista con contratto a termine. Nel caso di specie, gli Ermellini avevano confermato quanto già deciso in precedenza dal Tribunale di Arezzo e poi dalla Corte d’Appello di Firenze che avevano individuato una giusta causa di licenziamento nel comportamento dell’uomo, denunciato sia dalla giovane collega che dalla società, per allusioni verbali e fisiche a sfondo sessuale. A nulla è valso quanto sostenuto dal lavoratore licenziato secondo cui nel suo comportamento “fosse assente la volontà offensiva e che in generale il clima dei rapporti tra tutti i colleghi fosse spesso scherzoso e goliardico”. Secondo i giudici, nessuna giustificazione può farsi derivare dal “clima goliardico” quando il comportamento sia considerato “indesiderato e oggettivamente idoneo a ledere e a violare la dignità della collega di lavoro”.

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