Ultimo aggiornamento:  7 Ottobre 2021

Il gestore del servizio idrico è obbligato a segnalare all’utente i consumi anomali

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  • La società che ha in gestione il servizio idrico, ha l’obbligo di informare l’utente in merito al verificarsi di consumi anomali. Il venir meno dell’obbligo di informazione implica che il gestore deve risarcire il danno in favore del proprio utente. Questo, in sintesi, il principio applicato dai giudici di merito e confermato dalla Cassazione, con ordinanza 24904 del 15 settembre 2021. Il problema esaminato è quello delle cosiddette “perdite d’acqua nascoste” (dopo il contatore), che potrebbero comportare consumi elevatissimi e conseguenti gravose fatture; con richieste di pagamento che spesso arrivano a distanza di tempo, senza che il gestore del servizio nei mesi precedenti si sia attivato per segnalare l’anomalo consumo. Il principio contenuto nella decisione è applicabile a qualsiasi utenza, sia essa condominiale che privata. Un principio del tutto condivisibile (si è detto che la Cassazione ha messo una “toppa” alle perdite d’acqua), al quale i gestori dovrebbero attenersi e che dovrebbe evitare nel futuro l’invio di fatture esagerate per perdite occulte. In ogni caso, qualsiasi richiesta di pagamento sovradimensionata per consumi anomali ed eccessivi non segnalati, sarebbe facilmente contestabile in base alla decisione in discorso. In ultima analisi, d’ora in poi gli utenti potranno riferirsi a questa sentenza per far valere i propri diritti.

    ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE DI RISARCIMENTO

    Nel caso di specie, la società erogatrice del servizio è stata chiamata davanti al Giudice di Pace di Piombino a rifondere la spesa “per inadempimento del rapporto contrattuale di somministrazione di acqua potabile”, non avendo segnalato la registrazione dei consumi anomali dell’utenza in questione. La domanda è stata accolta dal primo giudice, che ha condannato la società a rifondere alla cliente l’importo di 3.312 euro, oltre accessori. Decisione confermata anche in secondo grado del Tribunale di Livorno. La società però non si è data per vinta e ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la presunta violazione e/o la falsa applicazione delle previsioni della Carta del Servizio Idrico Integrato, nonché di quelle del Regolamento del Servizio di distribuzione e fornitura di acqua potabile. Ma dalla Cassazione i motivi sono stati ritenuti infondati.

    DECISIONE DI CONFERMA DELLA CASSAZIONE

    I giudici di legittimità, hanno confermato la correttezza delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, i quali “richiamando espressamente gli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, hanno affermato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo previsto per l’azienda fornitrice dall’art. 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato”. L’informazione, infatti, deve avvenire “secondo modalità idonee a consentire all’utente di avere pronta contezza dell’anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta”. La base normativa per attestare l’esistenza di un obbligo di informazione preventiva in capo al gestore è costituita dall’articolo 1175 del Codice civile secondo cui nell’esecuzione del contratto le parti devono, comportarsi secondo i principi di correttezza e buona fede.

    MANCATO CONTROLLO DELL’UTENTE

    La decisione dei giudici di legittimità, chiarisce anche un altro punto rilevante, circa il comportamento dell’utente. Nel senso che “l’adempimento o meno dell’utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare la cosiddetta auto-lettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell’utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno”.

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