Ultimo aggiornamento:  9 Giugno 2023

Licenziabile il lavoratore che rifiuta di aggiornarsi

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  • Il lavoratore che, senza fornire giustificazione, si rifiuta di seguire gli ordini del suo superiore di procedere al necessario aggiornamento professionale può essere licenziato. Considerato legittimo dalla Cassazione il licenziamento disciplinare di un tecnico informatico che si era rifiutato di approfondire la conoscenza di due nuovi sistemi operativi e di collaborare attivamente nell’aggiornamento del software di un cliente.

    LA VICENDA

    Il dipendente lavorava per una società informatica ed è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, essendosi rifiutato di approfondire la conoscenza di alcuni sistemi operativi su richiesta del datore di lavoro. L’attività di formazione sarebbe stata indispensabile per fornire assistenza tecnica ad un cliente. Non avrebbe comportato costi per il lavoratore né la necessità di usufruire di permessi o di sacrificare il proprio tempo libero.

    In particolare, la Corte d’appello ha accertato che il lavoratore aveva rifiutato di approfondire l’apprendimento di nuovi sistemi operativi, come richiesto dal diretto superiore gerarchico e aveva tenuto un comportamento passivo e privo di spirito di collaborazione presso il cliente.

    Gli stessi giudici avevano, inoltre, appurato che “l’aggiornamento richiesto rientrava nelle sue competenze sistemistiche generali, risultando del tutto infondate le giustificazioni addotte dal lavoratore”. Ingiustificate le motivazioni addotte a sostegno del proprio rifiuto, in quanto non era impegnato in altre commissioni e la formazione chiesta non avrebbe comportato spese a carico del dipendente, né la necessità di usufruire di permessi o di sacrificare il proprio tempo libero.

    I giudici di merito hanno quindi giudicato rilevante la gravità della condotta di insubordinazione, anche in ragione della volontarietà del comportamento posto in essere dal dipendente e quindi il licenziamento una misura adeguata e inevitabile.

    Nel ricorso in Cassazione, il lavoratore denuncia la violazione di norme di diritto e delle disposizioni del contratto collettivo, ritenendo il licenziamento una misura eccessiva e sproporzionata nella scala valoriale concordata dalle parti sociali.

    DECISIONE DELLA CASSAZIONE

    La Corte di Cassazione, con Ordinanza 9 maggio 2023, n. 12241, ha stabilito che la Corte d’appello ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali che definiscono le nozioni legali di giusta causa, giustificato motivo soggettivo e proporzionalità della misura espulsiva. Inoltre, la Corte ha adeguatamente valutato la gravità dell’insubordinazione commessa dal dipendente, rispettando le disposizioni del contratto collettivo “che prevedono, per condotte di insubordinazione non lieve, la misura espulsiva”.

    Per gli Ermellini, detto nel linguaggio dei giudici, “la Corte d’appello si è attenuta ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa, giustificato motivo soggettivo e di proporzionalità della misura espulsiva ed ha motivatamente valutato la gravità dell’insubordinazione realizzata dal dipendente, senza alcuna giustificazione, in modo persistente e volontario, in aperto contrasto con l’obbligo di diligenza e di esecuzione delle disposizioni dettate dai superiori gerarchici, anche riferite alle esigenze di formazione e accrescimento professionale necessarie per il proficuo impiego del dipendente”. Per le ragioni esposte, il ricorso è stato respinto e il licenziamento confermato.

    Quando il rifiuto è giustificato

    Ci sono dei casi in cui, la rinuncia adeguatamente giustificata non può essere sanzionata. Il rifiuto si considera giustificato se:

    • la formazione proposta dal datore di lavoro è irrilevante per il ruolo del dipendente;
    • se comporta un sacrificio eccessivo del tempo libero del lavoratore;
    • se il datore di lavoro non rispetta le norme contrattuali riguardanti la formazione;
    • se il dipendente deve affrontare delle spese (spese di viaggio, di pernottamento, ecc.).

    L’AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA

    Per quanto riguarda la partecipazione ai corsi di formazione e di addestramento sulla salute e sicurezza del lavoro, la legge prevede espressamente che i lavoratori devono “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro” (20 del D. Lgs. 81/08) Pertanto la partecipazione ai corsi di formazione e di addestramento sulla salute e sicurezza del lavoro è obbligatoria per i lavoratori. Rifiutarsi di partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituisce una giusta causa di licenziamento. Generalmente, l’aggiornamento dei lavoratori sulla sicurezza è regolato dai contratti collettivi. Non si tratta di un particolare sacrificio, visto che consiste nell’impegnare alcune ore in un corso che dovrebbe servire ad evitare infortuni e gravi incidenti. Tanto per avere un’idea, il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell’edilizia (settore ad alto rischio), siglato il 3 marzo 2022, stabilisce che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, deve essere effettuato ogni tre anni.

    NOTA CONCLUSIVA

    In linea di massima, si può dire che tutti i lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, hanno l’obbligo di aggiornarsi, come pure tutti i liberi professionisti in base a quanto previsto nei rispettivi albi professionali. In ogni caso, il lavoratore dipendente che rifiuta di partecipare a un corso di formazione gratuito, indispensabile per migliorare le proprie competenze, commette un illecito disciplinare contrattualmente regolato. Tale illecito può comportare sanzioni tanto più pesanti quanto più grave è la condotta del lavoratore valutata nel suo complesso. Il lavoratore che non abbia un atteggiamento collaborativo riguardo alle esigenze di formazione e accrescimento professionale, può rischiare di essere licenziato per insubordinazione, come è accaduto nella vicenda descritta.

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