Ultimo aggiornamento:  24 Novembre 2021

Sul fatto che l’attività lavorativa preclude il pagamento dell’assegno di invalidità

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  • Alla metà del mese scorso abbiamo percepito come una grossa ingiustizia il fatto che venisse tolto l’assegno di invalidità a tutti coloro che pur essendo “invalidi civili parziali” (74%-99%) prestano attività lavorativa. Importo dell’assegno euro 287,09, con limite di reddito personale annuo pari a 4.931,29 euro. La protesta che si è sollevata ed i titoli dei giornali, secondo cui l’Inps, togliendo l’assegno di invalidità a migliaia di cittadini, se la stava prendendo con i più deboli, hanno fatto pensare ad un sopruso. Ma cosa prevede esattamente la legge? Perché l’Inps soltanto adesso si è conformata alla “costante giurisprudenza”.

    LE VOCI DI PROTESTA

    A proposito delle voci di protesta più autorevoli, il presidente dell’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), ha espresso un duro giudizio sulla decisione dell’Inps considerandola “una ingiustizia sociale e una beffa” ed “una follia escludere dall’assegno di invalidità parziale chi lavora”. L’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli, considerando il provvedimento ingiusto, è intervenuta sulla decisione Inps dichiarando: “Ci associamo alle voci di protesta” perché, “non è accettabile che sia tolto a fronte di un lavoro a basso reddito che però permette di contribuire, di costruire la propria autonomia e di svolgere il proprio ruolo sociale nella comunità”. L’assessora si è detta confortata dalle dichiarazioni del Ministro Andrea Orlando che ha subito annunciato di essere all’opera per presentare un emendamento per ripristinare l’assegno di invalidità per chi lavora.

    IL MESSAGGIO DELL’INPS

    “La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

    La giurisprudenza di legittimità, quindi, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019).

    Alla luce di tale consolidato orientamento, a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario”. Dal messaggio risulta evidente che l’Inps comunica di togliere l’assegno a chi ha un lavoro, scaricando la responsabilità sulla “costante giurisprudenza”. Vediamo cosa prevede testualmente l’articolo 13 della legge 118/71.

    ARTICOLO 13

    Punto 1: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 (attualmente 287,09) per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12”.Punto 2: “Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’INPS ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS”. Considerata la chiarezza letterale di quanto il legislatore ha previsto, tutto lascia pensare che la disposizione, chiara ed inequivocabile, sia stata aggirata ed elusa per anni, magari attraverso false “autocertificazioni”. Ormai dovrebbe essere chiaro che prevedere “l’autocertificazione”, significa dare la possibilità a chi voglia approfittarne, di fare una “dichiarazione infedele”, che difficilmente sarà controllata e sanzionata.

    CONSIDERAZIONI FINALI

    Agli invalidi civili (veri e reali e non fittizi), che percepiscono un modestissimo assegno e che dovessero perderlo, va tutta la mia solidarietà; ma mi chiedo come sia stato possibile aggirare per tanti anni una legge chiara ed inequivocabile. Non mi spiego come si è fatto a non considerare “un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale”, il fatto che l’assegno sia stato previsto per gli invalidi “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”. Più chiaro di così! In questi casi non bisogna fare sforzi, si parla di “interpretazione letterale”. Mentre il testo della legge appare chiaro ed inequivocabile non si comprende, cosa intenda l’Inps quando afferma che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra “non già una mera ‘condizione di erogabilità della prestazione’ ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. A me sembra un certo arrampicarsi sugli specchi!

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