Ultimo aggiornamento:  2 Aprile 2022

Per la validità dei verbali autovelox indispensabili le verifiche periodiche

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  • La Cassazione conferma che le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente verificate e tarate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o che siano utilizzate da agenti di polizia. Queste verifiche delle apparecchiature, “vanno dimostrate o attestate con apposite certificazioni, non essendo possibile darne prova con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento”. La verifica periodica è indispensabile e deve necessariamente essere “effettuata da soggetti accreditati”. Se l’automobilista multato contesta la sanzione, l’Amministrazione è obbligata a fornire la prova della periodica taratura dello strumento, pena l’annullamento del verbale.

    POCA CHIAREZZA SU OMOLOGAZIONE E APPROVAZIONE

    Sulla materia, oggetto della fase di merito della causa in esame, relativa alla necessità della omologazione delle apparecchiature autovelox, c’è stata sempre molta confusione, dovuta alla poca chiarezza delle norme (Codice della Strada e relativo Regolamento) ed al conseguente andamento ondivago della giurisprudenza. C’è da dire che una precisazione, riguardante approvazione ed omologazione, dei diversi sistemi di rilevamento automatico, è stata fornita dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta ai quesiti e alle richieste di chiarimenti in merito. Secondo il parere fornito dalla suddetta Direzione Generale, pubblicato l’11 novembre 2020, sul sito istituzionale del MIT, le procedure di approvazione e di omologazione dei misuratori di velocità, come quelle delle telecamere di controllo degli ingressi nelle zone a traffico limitato (ZTL) e sistemi per la violazione del semaforo rosso, sono equiparabili. Quindi, dopo l’approvazione, le apparecchiature possono essere utilizzate per l’accertamento delle violazioni, anche se non omologate. Si tratta di un comunicato che ha fornito un’interpretazione (di comodo) in netto contrasto con la giurisprudenza maggioritaria che fino ad allora aveva ritenuto invalide le sanzioni elevate da dispositivi approvati ma non omologati.

    LA VICENDA GIUDIZIARIA

    La vicenda giudiziaria de quo, conclusasi in Cassazione con la decisione in esame, prende l’avvio dall’impugnazione di una multa per eccesso di velocità, rilevato con apparecchiatura automatica autovelox, utilizzata da agenti di polizia. Davanti al Giudice di Pace, l’automobilista chiede l’annullamento del verbale notificatogli, sostenendo la sua illegittimità, per il fatto che il rilevamento della velocità era stato effettuato a mezzo autovelox approvata ma non omologata. Il Giudice di Pace accoglie il ricorso e annulla il verbale. L’Amministrazione appella la decisione ed il Tribunale accoglie l’appello. Per il giudice di secondo grado, nonostante il rilevatore autovelox di velocità fosse solo approvato e non omologato, il rilevamento doveva considerarsi valido, perché erano presenti gli organi di polizia. L’automobilista, difeso dall’associazione Globoconsumatori, si rivolge ai giudici di legittimità. La Cassazione accoglie il ricorso, senza tuttavia affrontare nello specifico la questione relativa alla necessità dell’omologazione e senza una pronuncia sui ritenuti effetti “validanti” della sanzione per la presenza degli organi di polizia al momento del rilevamento. Infatti, la suprema Corte ritiene preminente, rispetto alla mancata omologazione e al fatto che fossero presenti gli agenti, l’omesso accertamento sulla verifica periodica di funzionalità e taratura dell’autovelox.

    DECISIONE DELLA CASSAZIONE

    Come sopra accennato, la Cassazione con ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022, bypassando la questione omologazione e presenza di agenti, fonda la sua decisione sulla questione nodale riguardante l’effettuazione delle verifiche periodiche di funzionalità dell’autovelox, ormai ritenute pacificamente obbligatorie, in base alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015. I giudici di legittimità, fanno rilevare che a seguito della decisione della Consulta, la giurisprudenza di legittimità si è uniformata nel senso che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, com’è avvenuto nel caso specie, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018)”. Quindi, il ricorso è stato accolto e la decisione del Tribunale è stata cassata con rinvio. Ciò vuol dire che il processo dovrà proseguire davanti ad un altro giudice. Tale giudice, definito “il giudice del rinvio”, dovrà prendere una decisione definitiva accertando se, quando è stata elevata la sanzione, l’autovelox fosse in regola (e quindi idonea) con la verifica annuale di funzionalità e decidere di conseguenza.

    FONDAMENTALE LA TARATURA ANNUALE

    Con questa nuova pronuncia della Cassazione che richiama le precedenti, deve ritenersi ormai pacifico che “Le apparecchiature di misurazione della velocità (…) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l’effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev’essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento” (Cass. n. 10463 del 2020). Ancora con una successiva decisione del 2021, la Cassazione aveva confermato che: “le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi”. La stessa sentenza aveva aggiunto che: “in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021).

    In conclusione, appare del tutto evidente che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, più che l’approvazione e l’omologazione, la taratura e verifica periodica degli autovelox sia da considerare requisito fondamentale per la credibilità del sistema. Peraltro, c’è da presumere che i dispositivi autovelox sottoposti a verifica e taratura siano anche regolarmente approvati dal Ministero e in massima parte omologati.

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