Ultimo aggiornamento:  14 Aprile 2022

Collazione: come va stimato un bene immobile ricevuto in donazione?

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  • Chi ha letto l’articolo della scorsa settimana, già sa che la collazione è un istituto caratteristico della divisione ereditaria. Obbliga i coeredi, che abbiano ricevuto donazioni, a conferire al momento della divisione, quanto ricevuto alla massa ereditaria (complesso dei beni del defunto). La collazione può avvenire per imputazione, che consiste nell’includere il valore del bene nella massa ereditaria, o in natura (c.d. collazione in senso stretto), che consiste nel trasferimento nella massa dell’immobile ricevuto. Il conferimento in natura è possibile solamente per i beni immobili.

    COSA PREVEDE LA LEGGE

    A proposito della valutazione, ai fini della collazione per imputazione, il Codice prevede che bisogna considerare il valore dell’immobile al momento dell’apertura della successione, detraendo le migliorie apportati dal donatario al bene ricevuto. La materia è regolata dagli articoli 747 e 748 del Codice civile. Il primo prevede che “La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo della aperta successione”. Il secondo prevede che “In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione”.A favore del donatario “devono anche computarsi le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa”. Merita di essere citato anche l’articolo 749 il quale prevede che, nel caso l’immobile sia stato venduto dal donatario, “i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente”. I miglioramenti vengono computati in base al valore acquisito dall’immobile, le spese straordinarie in relazione all’importo impiegato. Spesa straordinaria può essere considerata, ad esempio, “un intervento di manutenzione straordinaria per conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo”. Le spese ordinarie non vengono valutate, in quanto si considerano compensate dal godimento che il donatario ha del bene ricevuto.

    GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’

    In sintesi, i principi giurisprudenziali di legittimità più recenti in materia, confermano pienamente la previsione codicistica secondo cui il valore dell’immobile ricevuto in donazione deve essere stimato al momento dell’apertura della successione. Quindi, di tale valore bisognerà necessariamente tenere conto nella divisione dei beni ereditari. In particolare, secondo la Corte di Cassazione: “Posto che l’istituto della collazione mira ad assicurare la “par condicio” degli eredi, la valutazione dei beni conferiti in natura o per imputazione alla massa ereditaria va fatta con riferimento al valore dei beni stessi alla apertura della successione, mentre, una volta procedutosi a tali operazioni preliminari, il valore dei cespiti, compresi nella massa da dividere, va calcolato, al fine dell’assegnazione delle singole quote, con riferimento al momento della divisione stessa.” (Cosi, da ultimo, Cass. civ., 30.01.2017, n. 2299). Ciò significa che dei beni ricevuti in donazione si considera il valore che essi avevano alla data del decesso del donatario, di tutti gli altri beni si considera il valore che essi hanno al momento della divisione. Tuttavia, sotto l’aspetto giurisprudenziale, va pure segnalata una decisione della suprema Corte secondo cui, qualora vi siano conguagli da attribuire, se un bene compreso nell’asse ereditario, tra la morte del de cuius e la divisione, dovesse acquistare maggior o minore valore, gli eredi, al momento della divisione dell’eredità, non potranno lucrare sull’eventuale valore mutato nel tempo. (Corte di Cassazione, sentenza n. 5320 del 17 marzo 2016). In dottrina, c’è chi sostiene che la valutazione dei beni ricevuti in donazione va fatta, non sulla base dei valori correnti all’e­poca della successione (la quale può essere avvenuta decenni prima), bensì sulla base dei valori correnti all’epoca della divisione, al pari di tutti gli altri beni dell’eredità. (vedi “La divisione dei beni ereditari” di Virginio Panecaldo, pubblicato nel mese di marzo 2021 da Maggioli Editore)

    MIGLIORAMENTI APPORTATI AL BENE DONATO

    Le disposizioni del Codice civile sono chiare e possiamo dire che sono state confermate dalla giurisprudenza prevalente. Tutto sembra di facile soluzione, però, quando questi argomenti vengono affrontati sul piano pratico, sorgono non poche perplessità e serve tanto buon senso per trovare una soluzione condivisa, perché una controversia (giudizio divisorio) sarebbe penalizzante per tutti sotto diversi punti di vista. Uno dei punti di maggiore contrasto tra gli eredi riguarda la valutazione dei beni dell’eredità.  Può non essere facile per nessuno stimare la consistenza economica delle migliorie apportate e il mutamento del valore nel tempo del bene ricevuto, rapportando il tutto al momento della morte del donante. Possono esserci casi in cui la donazione è avvenuta mezzo secolo prima e la morte del donante qualche decennio prima la divisione, protraendosi nel tempo la comunione ereditaria!

    Sulla natura delle migliorie apportate e sulla loro quantificazione economica, non c’è giurisprudenza di legittimità significativa recente. Una sentenza non recente della Cassazione aveva stabilito che “Al fine di identificare il concetto di miglioria tenuto presente dall’art. 748 c.c., deve riconoscersi natura di miglioria a quell’opera che si incorpori nel fondo ed aumenti le opere esistenti, ovvero ne migliori l’inefficienza”. La stessa decisione specifica che “non può invece riconoscersi natura di miglioria a quell’opera che valga solo a conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo, giacché in tal caso si tratta piuttosto di spese di straordinaria manutenzione”. La conclusione è che “la miglioria finisce quindi necessariamente per ripercuotersi in un miglioramento della cosa, in un suo aumento, e, quindi, in un aumento del suo valore, con la conseguenza che il valore della miglioria, ai fini dell’art. 748 c.c., non può che coincidere con l’aumento di valore della cosa migliorata”. (Cassazione sentenza n. 2621 del 5 ottobre 1974).

    CONSIDERAZIONI FINALI

    Soprattutto in quei casi in cui la comunione ereditaria si protrae per lungo tempo, a mio giudizio, la soluzione migliore potrebbe essere quella della nomina di un avvocato, o altro professionista esperto in materia ereditaria, che faccia da mediatore fra interessi ed esigenze diverse, evitando ai coeredi di andare a finire in tribunale per sostenere cause che durano anni, con spese che possono consumare gran parte del lascito e danneggiano i rapporti tra parenti. Un avvocato che faccia raggiungere un accordo fra i coeredi in modo che tutti restino in qualche modo appagati e diano il consenso per la stipula di un contratto di divisione amichevole, affinché la comunione ereditaria si sciolga senza traumi e turbamenti per nessuno.

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