Ultimo aggiornamento:  8 Ottobre 2022

Valore probatorio del verbale di accertamento della polizia stradale

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  • Tra i servizi istituzionali dei vari corpi addetti all’ordine pubblico (polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale), vi è l’effettuazione dei rilievi nel caso di incidenti stradali.  L’operato delle forze di polizia intervenute, o fatte intervenire, si concretizza: 

    • nella predisposizione dei servizi diretti alla regolazione del traffico se interrotto o rallentato; 
    • nella individuazione immediata delle violazioni al Codice della Strada; 
    • nella effettuazione dei rilievi planimetrici del luogo del sinistro, con la misurazione di una serie di elementi oggettivi descritti nel verbale. 

    La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in merito alla portata probatoria (valore) da conferire al verbale delle forze dell’ordine che, in quanto atto pubblico, è assistito da “fede privilegiata”. L’estensione di tale prerogativa, però, non si può considerare illimitata. La recente sentenza della Corte di Cassazione, di seguito commentata, ha confermato che il verbale degli agenti non ha fede privilegiata sulla dinamica dell’incidente, a meno che gli accertatori non abbiano assistito al verificarsi del sinistro.

    IL PRINCIPIO DI PARI RESPONSABILITÀ

    Secondo la legge italiana, nel caso di scontro tra veicoli, si presume che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, salvo prova contraria (Art. 2054 cod. civ.). Questa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo: testimonianze, fotografie, videoriprese, perizie, oltre che con il verbale delle forze dell’ordine. Per escludere la propria responsabilità, occorre dimostrare di aver rispettato il Codice della strada a differenza dell’altro automobilista coinvolto nel sinistro. Nel caso di scontro tra due vetture, basta che uno dei conducenti dimostri che la colpa è attribuibile solamente all’altro, provando l’infrazione commessa. Tanto per fare un esempio, tra i tanti, dimostrando che l’altro non ha rispettato lo stop. Sul punto la Cassazione ha precisato che, “ove risulti accertata l’esclusiva colpa di uno di essi, l’altro conducente è esonerato dalla presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. n. 18631/2015).  Nel caso ci sia accordo in merito alla responsabilità, i soggetti coinvolti possono compilare e sottoscrivere il cosiddetto modulo di constatazione amichevole.  Ove non ci sia accordo, è possibile chiamare le forze dell’ordine affinché, intervenendo, prendano atto di ciò che è accaduto e accertino lo svolgimento dell’incidente attribuendo eventuali responsabilità. C’è da considerare che gli agenti, normalmente, redigono il verbale senza aver assistito al verificarsi del sinistro e alla sua effettiva dinamica.

    IL FATTO

    A seguito di un incidente stradale interveniva la polizia municipale e rilevava la violazione dell’articolo 157 commi 7 e 8 del Codice della Strada. Tuttavia, la contestazione dell’infrazione non avveniva contestualmente all’accertamento, ma “a conclusione della necessaria ricostruzione della dinamica”. La scelta di procedere alla contestazione differita era giustificata dagli organi accertatori “dall’esigenza di svolgere ulteriori accertamenti conseguenti alla verificazione del sinistro”. Successivamente veniva notificata la sanzione amministrativa pecuniaria dell’importo complessivo di Euro 106,30 alla quale l’automobilista si opponeva. Il Giudice di Pace la rigettava. Proposto l’appello il Tribunale confermava la decisione del Giudice di Pace, “attribuendo, in particolare, rango di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. al verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale intervenuto sul luogo dell’incidente.”  L’automobilista, vistosi confermare la decisione di rigetto anche in appello, decideva di ricorrere per Cassazione.

    DECISIONE DELLA CASSAZIONE

    La suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28149 del 27 settembre 2022, ha ritenuto che il verbale di accertamento della violazione, circa la dinamica dell’incidente, non era assistito da fede privilegiata. Di conseguenza, l’ordinanza ingiunzione non poteva considerarsi fondata su fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale. In questo caso, quindi, “doveva considerarsi ammessa la contestazione di una diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale”. Per i giudici di legittimità, il Tribunale ha errato nell’attribuire al verbale fede privilegiata senza indicare, come avrebbe dovuto, “quali fatti erano avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante e rispetto ai quali il verbale aveva fede privilegiata, e quali erano invece gli altri fatti (come la ricostruzione della dinamica dell’incidente rispetto ai quali il verbale aveva una valenza probatoria inferiore)”. La sentenza del Tribunale impugnata è stata per questo cassata e la causa rinviata ad altro magistrato dello stesso Tribunale che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità

    PRINCIPIO CONSOLIDATO

    Quest’ultima decisione riafferma nel modo di seguito riportato un consolidatissimo principio giurisprudenziale secondo cui, in fatto di circolazione stradale, il verbale delle forze dell’ordine, in quanto atto pubblico, “fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”.

    In conclusione, quanto al valore dei verbali, occorre fare una netta distinzione tra le “dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza”, per i quali esiste una fede privilegiata, e “le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cassazione ordinanza n. 9037/2019).

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