Ultimo aggiornamento:  3 Dicembre 2021

Si viola la privacy riportando fatti non collegati alla notizia

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  • Il giornalista di un quotidiano locale, dirama la notizia di un incidente stradale nel quale ha perso la vita un musicista particolarmente noto in quella località.  L’articolista non si è limitato alla narrazione di quanto è accaduto. Riferendo della persona deceduta, ha anche raccontato che il suicidio del fratello, avvenuto qualche anno prima, aveva segnato profondamente la sua vita. Ha anche aggiunto (“improvvidamente”), che il fratello si sarebbe suicidato a causa del dolore per la separazione dalla moglie. Tali informazioni aggiuntive, avevano suscitato commenti e pettegolezzi nel paese, creando, scrivono i giudici, uno stato di “turbamento e dolore nell’interessata, con conseguenze negative nei rapporti con i figli”. Per questo la donna ha avviato un’azione legale contro il quotidiano che è stato condannato in solido con l’autore dell’articolo e il direttore responsabile, a risarcire il danno non patrimoniale quantificato in 10.000 euro. I diversi gradi di giudizio hanno confermato la condanna, basandola sulla mancanza di un collegamento tra la notizia dell’incidente e il suicidio. Quindi, non è stato possibile applicare in questo caso l’esimente del diritto di cronaca. Per una migliore comprensione della decisione della Cassazione, prima di commentarla, può essere utile qualche cenno sul diritto di cronaca e la tutela della riservatezza.

    DIRITTO DI CRONACA

    Nella vicenda in esame si contrappongono due posizioni giuridiche entrambe meritevoli di tutela. Da un lato il diritto di cronaca, in quanto espressione della libertà di manifestazione del pensiero, che consente di riportare e pubblicare fatti di interesse pubblico senza incorrere in censure, a patto di rispettare determinati limiti. Occorre però considerare che, se da un lato il giornalista ha il diritto di informare, deve pure tenere presente che ad ogni cittadino è riconosciuto il diritto alla riservatezza. Il diritto di cronaca come diritto di informare e di essere informati è tutelato espressamente dall’articolo 21 della Carta Costituzionale.  Ogni cittadino ha il diritto ad essere informato attraverso una pluralità di fonti, al fine di pervenire a una personale consapevolezza in merito a una determinata situazione. A proposito dei limiti, la prassi giurisprudenziale ha delineato le seguenti fondamentali condizioni da rispettare: veridicità della notizia pubblicata; continenza della notizia (esposizione della notizia secondo criteri di correttezza formale); pertinenza della notizia (interesse pubblico alla conoscenza del fatto narrato). Solo la presenza contemporanea di questi principi comporta un esercizio certamente legittimo del diritto di cronaca.

    TUTELA DELLA RISERVATEZZA

    Il diritto alla riservatezza (nella terminologia anglosassone “Privacy”), può essere definito come “il diritto a tenere segreti aspetti, comportamenti o atti relativi alla sfera intima della persona, impedendo che tali informazioni vengano divulgate senza l’autorizzazione del soggetto interessato”. La tutela delle informazioni personali e della propria vita privata, trova fondamento giuridico nell’articolo 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo ove si svolge la sua personalità, ma poi viene richiamato da diverse disposizioni legislative riconducibili sia al diritto civile che a quello penale. Limitazioni di questo diritto (se manca il consenso dell’interessato) sono previste solo in casi specifici: diritto di cronaca (con i limiti e le accortezze sopra accennate); notorietà pubblica del soggetto interessato (sempre nei limiti della veridicità, correttezza formale ed interesse pubblico del fatto); svolgimento di indagini della Pubblica Autorità (con le garanzie e i modi previsti dalla legge).

    COSA HA STABILITO LA CASSAZIONE?

    Tornando alla vicenda in esame, la Cassazione si è pronunciata con Ordinanza 11 agosto 2021, n. 22741 ed ha confermato la ricostruzione fatta dalla Corte d’Appello che aveva ritenuto non applicabile, nel caso in questione, l’esimente del diritto di cronaca in mancanza di un collegamento tra l’incidente mortale ed una separazione coniugale, peraltro avvenuta diversi anni prima. La Cassazione, nell’affermare la non applicabilità dell’esimente del diritto di cronaca, ha posto alla base della propria decisione innanzitutto la violazione del diritto alla riservatezza del musicista, del fratello suicida e dell’ex coniuge. I giudici di legittimità precisano che “il criterio dell’essenzialità dell’informazione impone al giornalista nell’esercizio del proprio lavoro di evitare riferimenti, oltre che ai dati relativi allo stato di salute o a patologie dei soggetti interessati (cfr. Cass. n. 16311 del 2018), ai fatti inerenti alla vita privata delle persone, se non aventi attinenza con la notizia principale o privi di interesse pubblico”. La Corte ha anche escluso la sussistenza dell’interesse pubblico alla divulgazione della notizia della morte del fratello e della sua separazione dal coniuge: “in primis perché non attinente alla notizia principale, in secundis perché risalente a diversi anni prima”. Il diritto di cronaca è invocabile solo se sussiste un effettivo interesse pubblico alla conoscenza della notizia. Sotto l’aspetto della veridicità della notizia, neppure questa condizione alla quale è soggetto il diritto di cronaca è stata rispettata, essendo impossibile provare qualsiasi collegamento tra la separazione e il suicidio.

    PRINCIPIO DI DIRITTO FISSATO

    La condanna è stata confermata dalla Cassazione sulla base del seguente principio di diritto: “In tema di riservatezza, i limiti dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, comportano il dovere di evitare riferimenti alla vita privata dei congiunti del soggetto interessato dai detti fatti, se non aventi attinenza con la notizia principale e se del tutto privi di interesse pubblico”.

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