Se l’ex moglie, dopo il divorzio, convive stabilmente con un altro uomo, perde automaticamente o mantiene il diritto all’assegno di divorzio? Preliminarmente è bene specificare che la legge stabilisce la perdita del diritto all’assegno solo nel caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze (legge sul divorzio art. 5 c. 10 legge 898/1970). In giurisprudenza ci sono stati molti contrasti in questa delicata materia, tanto che si è reso necessario far intervenire il supremo Collegio delle Sezioni Unite della Cassazione, che si è pronunciato con sentenza pubblicata il 5 novembre 2021 n. 32198. Condensando in poche righe il contenuto essenziale delle 41 pagine della sentenza, si può dire che è stata fatta una netta distinzione tra componente assistenziale e componente compensativa dell’assegno divorzile. Se la prima, che ha la funzione di fornire un sostegno al coniuge economicamente più debole, è destinata a venire meno, quando il coniuge inizi una nuova relazione stabile, la seconda mantiene la sua ragion d’essere, perché si riferisce a quanto accaduto in costanza di matrimonio.
LA VICENDA
In seguito ad un procedimento di divorzio, il Tribunale affidava i figli minori alla madre e stabiliva l’obbligo dell’ex marito di corrispondere un assegno divorzile pari a 850 euro mensili. L’ex marito, allorquando la convivenza intrapresa dalla donna, che aveva anche avuto una figlia dal nuovo compagno, era diventata stabile, agiva in giudizio per ottenere la cessazione dell’obbligo di versare l’assegno divorzile. La Corte d’Appello accoglieva la domanda negando alla donna il diritto all’assegno. Affermava di volersi uniformare al principio espresso dalla più recente giurisprudenza secondo cui l’instaurazione di una nuova convivenza da parte del coniuge divorziato interrompe ogni rapporto con la fase matrimoniale precedente e fa venir meno il presupposto per la corresponsione dell’assegno. L’orientamento maggioritario della più recente giurisprudenza di legittimità attribuisce, infatti, riconoscimento pieno alla famiglia di fatto che, in quanto composizione stabile e duratura, è “da annoverarsi tra le formazioni sociali in cui l’individuo libero e consapevole nella scelta di darvi corso, svolge, ex art. 2 Cost., la sua personalità”. Da tale riconoscimento, si è fatto derivare il venir meno dell’assegno divorzile e di ogni forma di residua responsabilità post-matrimoniale, “annullandosi attraverso la nuova convivenza stabile ogni collegamento con la precedente esperienza matrimoniale e il relativo tenore di vita”. La ex moglie contesta l’allineamento interpretativo così come enunciato dalla Corte d’Appello e ricorre in Cassazione.
INVIO ALLE SEZIONI UNITE
Per spiegare in poche parole semplici e comprensibili la funzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si può dire che si fa intervenire questo “Collegio” quando si rende necessario avere un’interpretazione uniforme del diritto, per l’esistenza di un contrasto tra l’orientamento delle singole sezioni della stessa suprema Corte. L’interpretazione del diritto che emerge da una pronuncia delle Sezioni Unite acquista una particolare autorevolezza, tanto che successivamente le singole sezioni devono adeguarsi, salvo specifica autorizzazione. Nel caso di specie, essendosi registrati sulla tema orientamenti giurisprudenziali di legittimità opposti, la terza sezione della Cassazione, assegnataria della causa, per risolvere il contrasto e ottenere un indirizzo interpretativo univoco ha rimesso la vicenda giudiziaria in discorso alle Sezioni Unite. In altre parole, si è reso necessario far chiarire al supremo organo di giurisdizione italiana (Collegio dei 9 giudici), se l’instaurazione di una nuova convivenza stabile è un motivo sufficiente a giustificare l’estinzione automatica del diritto a ricevere l’assegno divorzile.
DECISIONE DELLE SEZIONI UNITE
Le Sezioni Unite chiariscono che il nuovo percorso di vita intrapreso con una terza persona, la cui stabilità sia accertata giudizialmente, certamente incide sul diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, sulla sua revisione o sulla sua quantificazione, ma non ne determina necessariamente la perdita integrale e non è un motivo sufficiente a giustificare l’estinzione automatica del diritto a ricevere l’assegno divorzile. Questo perché sono due le componenti dell’assegno di divorzio: la componente assistenziale e quella compensativa. La prima viene meno perché il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente, ma se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato la propria esistenza lavorativa a favore della famiglia, non è giusto che perda qualsiasi diritto alla compensazione per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una vita affettiva. Infatti, la funzione compensativa è volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge. Ovviamente, chi voglia beneficiare della parte compensativa dell’assegno deve fornire la prova della “mancanza di mezzi adeguati” e del contributo offerto alla comunione familiare: rinuncia ad occasioni lavorative e/o apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
COME LIQUIDARE L’ASSEGNO COMPENSATIVO?
La suprema Corte affronta anche il problema di come liquidare l’assegno nella sola componente compensativa, segnalando come modalità più idonee l’erogazione di una quota per un periodo circoscritto di tempo (rateizzazione), o la sua capitalizzazione allo stato attuale, con quantificazione basata su criteri già valutabili nella loro completezza e non più suscettibili di variazione (come la durata del matrimonio, l’apporto dell’ex alla convivenza familiare e il valore delle sue rinunce professionali). Per rateizzare, però, è indispensabile uno specifico accordo delle parti sul punto, poiché il nostro ordinamento non permette al giudice di prevedere il versamento di un assegno per un periodo di tempo definito. Per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone coinvolte viene evidenziata l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari.