Ultimo aggiornamento:  5 Marzo 2022

L’apparecchiatura Photored deve essere revisionata annualmente?

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  • QUESITO. Riguardo al commento della settimana scorsa, relativo alla sentenza sul sistema di rilevazione elettronica per sanzionare il passaggio con il rosso, mi è arrivato un quesito, da un cortese lettore di Milano. Con una dettagliata e particolareggiata mail che per motivi di spazio devo sintetizzare (inizia dicendo che ha trovato il mio commento e indirizzo facendo una ricerca su Google), mi chiede “se l’Amministrazione, nel caso di impugnazione, deve dimostrare, come è obbligata a fare per l’Autovelox, la regolare omologazione, taratura e verifica annuale dell’apparecchiatura utilizzata”. Nel suo caso dal verbale risulta che le foto sono state scattate da Photored. In sintesi, il lettore, che ritiene di non essere passato quando il semaforo era già rosso, desidera sapere “se esiste giurisprudenza sul Photored, per motivare un eventuale ricorso”.

    RISPOSTA. Preliminarmente voglio precisare che “Photored” è una specifica apparecchiatura di rilevamento. Uno dei primi dispositivi, con marchio registrato dalla società Italtraff sin dal 1986 all’Ufficio Italiano Brevetti.  Tuttavia, c’è da considerare che tale denominazione viene molto spesso usata per indicare (impropriamente) i molti e diversi dispositivi similari, idonei a rilevare, tramite prova fotografica, un passaggio col rosso. Quanto alla giurisprudenza, per i motivi che di seguito andrò ad esporre, sia quella di merito ma soprattutto quella di legittimità, non incoraggia a proporre ricorso, soprattutto in merito all’obbligo di verifica annuale.

    COME FUNZIONA IL PHOTORED

    Il photored funziona per mezzo di sensori di rilevamento posizionati sulla massicciata prima della linea di arresto e in parallelo ad una certa distanza entro l’incrocio. Quindi, i dispositivi del tipo photored si attivano con il passaggio dei veicoli sui sensori e funzionano solamente quando il semaforo indica il rosso. Agiscono nel modo seguente: viene fatta una prima foto quando un veicolo attraversa i rilevatori posti su strada poco prima della linea di arresto, dal momento in cui scatta il rosso; una seconda foto con in evidenza la targa viene scattata quando lo stesso veicolo attraversa la seconda barra “sensorizzata” posta nell’incrocio. Scopo del photored, quindi, è esclusivamente quello di sanzionare il passaggio delle vetture quando il semaforo è rosso. Non si dovrebbe correre alcun rischio pertanto se si passa col giallo.

    GIURISPRUDENZA DI MERITO

    Esistono alcune sentenze che hanno annullato verbali per passaggio con il semaforo rosso in assenza di prova della taratura annuale del dispositivo di rilevazione. Decisioni tutte basate sul presupposto che qualsiasi strumentazione utilizzata per regolare il traffico debba essere revisionata annualmente. Quindi, alcuni giudici hanno accolto il ricorso non ritenendo sufficiente il deposito delle foto scattate dal dispositivo, né la generica affermazione da parte dell’amministrazione di aver sottoposto a verifica di corretto funzionamento l’apparato.

    Recentissima la sentenza del Giudice di Pace di Treviso, n. 1325 depositata il 18 gennaio 2022, secondo cui, in caso di contestazione, all’ente accertatore spetta l’onere della prova della regolarità delle verifiche tecniche sulle apparecchiature elettroniche destinate alla rilevazione delle infrazioni al Codice della strada. L’automobilista nel caso specifico si è visto accogliere il ricorso dopo che aveva contestato, tra l’altro, la mancanza, nel provvedimento impugnato, di elementi sufficienti circa l’omologazione e le verifiche dello strumento photored utilizzato.

    Tuttavia, queste pur favorevoli decisioni, non risolvono il problema perché solitamente vengono appellate, considerato l’orientamento della Cassazione di seguito esposto.

    GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’

    Per i giudici di legittimità, l’obbligo di taratura e verifica annuale riguarda solo le apparecchiature che accertano il superamento del limite di velocità (Autovelox) e non quelli che fotografano il passaggio con il rosso. (Cass. Ord. 10458/2019 Cass. 11574/2017; Cass. 4255/2015; Cass. 18825/2014). La legittimità della sanzione è assicurata dalla rilevazione fotografica del passaggio dell’autovettura con il rosso.  Per chiarire meglio, vale la pena soffermarsi sulla decisione del 5 dicembre 2019, n. 31818 che ha cassato una decisione del Tribunale di Locri che con sentenza del 2017, aveva dato ragione all’automobilista riformando integralmente la decisione del Giudice di Pace che aveva respinto il ricorso. I giudici di legittimità, dopo aver ribadito che “i principi sanciti dalla pronuncia della Corte costituzionale 113/2015 non operavano con riferimento alle apparecchiature di rilevazione delle infrazioni diverse da quelle concernenti il superamento dei limiti di velocità”, hanno fissato il principio di diritto che vale la pena riportare perché esplicativo e comprensibilissimo da chiunque: “Con specifico riguardo alla rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, deve dunque ribadirsi che né il codice della strada, né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione deve contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di dette apparecchiature perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, un difetto di costruzione, installazione o funzionalità, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, non potendosi far leva, in senso contrario, su mere congetture circa il fatto che la mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura sia di per sé idonea a pregiudicarne l’efficacia probatoria delle rilevazioni sancita dall’art. 142 del predetto codice”.  Nello specifico, la legittimità della sanzione, concludono gli Ermellini, era assicurata dalla rilevazione fotografica del passaggio del veicolo con segnale rosso.

    In conclusione, la rilevazione del passaggio con il rosso, effettuata tramite strumentazione elettronica si considera sempre valida. Per non pagare la multa, stando a tale decisione, il ricorrente dovrebbe (non è facile!) provare un difetto di costruzione; un difetto di installazione; un difetto di funzionalità o la presenza di situazioni ostative al regolare funzionamento della strumentazione.

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