Ultimo aggiornamento:  13 Agosto 2022

Brecciolino a bordo strada e urto mortale

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  • Il Codice della strada prevede che anche quando la strada è libera è necessario che i veicoli transitino in prossimità del margine destro della carreggiata. Quindi, non basta che il veicolo percorra la propria mezzeria, perché c’è l’obbligo di non discostarsi dal bordo destro. Secondo quanto ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 25 luglio 2022, n. 23057, non si può tuttavia incolpare l’automobilista o, a maggior ragione, il motociclista per non aver rispettato tale obbligo, “laddove risulti accertato in causa che il tratto di strada aderente al margine destro della carreggiata sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del veicolo”.

    I FATTI DI CAUSA

    Con tutta evidenza si tratta di un obbligo che pochi automobilisti rispettano, ma che può avere grande rilevanza nel caso di gravi incidenti, come è successo in questo caso. Una dinamica di incidente stradale, dall’esito fatale, facile da spiegare: un motociclista affianca e sorpassa in curva un altro motociclista che, vistosi rasentato, tenta una manovra di emergenza per spostarsi sulla destra, modificando l’assetto della curva già assunto dalla moto. Tale spostamento gli fa perdere il controllo del mezzo, anche a causa del brecciolino presente sul bordo della sede stradale. Conseguente caduta e lo sventurato motociclista va a sbattere la testa contro il piantone del guard-rail e perde la vita sul colpo. Mi sembra superfluo precisare che, nel frattempo, l’altro si era dileguato proseguendo la marcia.

    GIUDIZIO DI MERITO

    I familiari della vittima (genitori sorella e compagna), nel lontano 2011 (indico la data d’inizio affinché i lettori abbiano cognizione dei tempi della giustizia!), chiamano in giudizio dinanzi al Tribunale di Biella, il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. In primo grado, la domanda degli attori viene accolta e la compagnia assicurativa è stata condannata al pagamento in favore delle tre parti danneggiate di Euro 774.685,35.  In secondo grado, la Corte di appelloha ritenuto “sussistente in capo alla vittima una corresponsabilità del 50% nella causazione del sinistro stradale, non avendo egli rispettato l’obbligo di mantenere rigorosamente la destra della propria corsia di percorrenza e avendo tenuto una velocità troppo elevata rispetto allo stato dei luoghi”. In sostanza la Corte d’appello ha ritenuto che nel caso di specie la vittima ha violato l’art. 143 del Codice della strada il quale “indica quale deve essere la ‘posizione dei veicoli sulla carreggiata’ e al comma 1 prescrive che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”. Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione ed i giudici di legittimità non sono stati dello stesso avviso.

    DECISIONE DELLA CASSAZIONE

    La Cassazione ha ritenuto errate le conclusioni della Corte di merito perché avrebbe dovuto considerare che l’obbligo di tenere la destra “deve conformarsi, previo accertamento in fatto, allo stato dei luoghi, non essendo esigibile dal conducente che marci il più possibile a destra nelle situazioni in cui il margine destro non è percorribile con sicurezza (es. per la presenza di veicoli illegittimamente parcheggiati sulla sede stradale; per la presenza in quel punto dì buche o dossi atti a minare la stabilità del veicolo, per la presenza di rami sporgenti o di materiale inerte quale il brecciolino sulla sede stradale, pericoloso in particolare per la stabilità di un veicolo a due ruote)”.

    Per i giudici di legittimità, deve quindi escludersi “che l’obbligo dell’automobilista o del motociclista di tenere la destra comporti la necessità di marciare in prossimità al margine destro anche laddove risulti accertata la presenza, sulla sede stradale in corrispondenza del margine destro, di un elemento estraneo atto a minare la sicurezza e la stabilità del veicolo”.Accertamento che deve essere compiuto “avendo riguardo all’idoneità di quanto si trova sulla sede stradale a costituire un pericolo in particolare per il tipo di mezzo coinvolto nell’incidente: nel caso di specie, un motoveicolo, per la cui sicurezza il pietrisco, o brecciolino sulla sede stradale, costituisce fonte di pericolo ben superiore che per un veicolo a quattro ruote”.

    Il ricorso è stato accolto. La sentenza impugnata è stata cassata, ma la vicenda non è finita perché in questi casi c’è il rinvio. Infatti, la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione La Corte d’appello, nel ruolo di giudice del rinvio, dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “non costituisce violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 143, comma 1, del codice della strada, ascrivibile al conducente del mezzo, il fatto che un veicolo, pur circolando sulla parte destra della carreggiata, non marci in prossimità del margine destro della medesima, laddove risulti accertato in causa che il tratto di strada aderente al margine destro della carreggiata sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del veicolo”.

    E’ facile prevedere che per avere giustizia qualche altro anno passi.

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