Ultimo aggiornamento:  27 Dicembre 2022

Quale differenza tra blog e giornale on line?

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  • Quesito: Esistono spazi web di diverso tipo dove si raccolgono informazioni e si divulgano notizie di vario genere. Tra i più diffusi “periodici web di piccole dimensioni”, si annoverano Blog, Magazine, Forum e Testate giornalistiche digitali con notizie nazionali e locali. Cosa distingue un blog, o altro contenitore virtuale similare, da un giornale on line? Un giornale online “locale” deve avere un Direttore responsabile? Può essere l’editore che ne è proprietario?

    BLOG E MAGAZINE

    Blog e Magazine sono due contenitori virtuali abbastanza similari che differiscono per il numero dei contenuti pubblicati.  I magazine, soprattutto quelli aziendali (house organ), sono raccoglitori di tanti, a volte tantissimi, contenuti che vengono pubblicati con frequenza (mediamente una dozzina al giorno), mentre i blogs sono contenitori virtuali dove i gestori hanno la libertà di scrivere tutto ciò che a loro piace far sapere. Forniscono semplicemente una serie di punti di vista basati su esperienze dirette, idee, consigli, critiche. Il blog permette a chi scrive di “parlare” agli utenti attraverso una “conversazione a puntate”. A differenza del magazine ha una frequenza molto più ridotta di pubblicazione dei contenuti. Esistono tantissime tipologie di blogs, distinti tra due principali categorie i blogs verticali su un argomento specifico (la moda, il tennis, le auto d’epoca) e i multi argomento o generalisti, che trattano più tematiche suddivise in categorie. Per attivare un blog, non esistono limitazioni e particolari adempimenti dal punto di vista normativo. Il blog rappresenta, secondo una giurisprudenza costante anche della Cassazione, una modalità di esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero.

    REGOLAMENTAZIONE PERIODICI WEB

    Con l’articolo 3 bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella legge n. 103/2012, rubricato “Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni”, si è stabilito che le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli adempimenti e agli obblighi previsti dalle leggi sulla stampa. In pratica, alle piccole testate web periodiche, con ricavi annui limitati, non è richiesta la registrazione presso il Tribunale. Possiamo dire che, anche dopo l’approvazione della suddetta legge di semplificazione, nel mondo del web c’è stato un moltiplicarsi di “testate” di fatti e notizie, con un incerto confine tra blog e testate giornalistiche on line, fino a quando il legislatore, nel 2016, ha indicato chiaramente le caratteristiche che un Sito web deve avere per poter essere considerato giornale online.

    TESTATE GIORNALISTICHE

    Con la legge 4 ottobre 2016, n. 198, il Parlamento italiano, ha fornito una definizione giuridica di quel che deve intendersi per giornale online.

    Si considerano testate giornalistiche online quelle realtà virtuali che rispondono alle leggi sulla stampa. La citata legge sull’editoria, approvata nel 2016, riconosce i quotidiani online come testate giornalistiche a tutti gli effetti, quando si verificano le seguenti condizioni:

    a) che risulti regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;

    b) il cui direttore responsabile sia iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;

    c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;

    d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;

    e) che produca principalmente informazione;

    f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;

    g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.

    Riepilogando, a proposito della distinzione tra un blog e un giornale on line, in sintesi si può dire che la testata giornalistica differisce dal blog e dal magazine per i diversi obblighi giuridici cui è soggetta. Deve avere un suo nome e questo deve esser registrato presso il Tribunale dove ha sede la redazione; deve per legge aver un direttore responsabile che sia un giornalista iscritto all’albo dei giornalisti o un pubblicista. La testata giornalistica ha l’obbligo di diffondere in rete notizie veritiere e verificate con una ciclicità e frequenza prevista dalla legge, mentre il blog, in quanto sottoposto unicamente alla disciplina relativa alla libertà di manifestazione del pensiero, si limita semplicemente a fornire una serie di punti di vista ed è privo del carattere della professionalità dei contenuti per cui non è soggetto alla normativa sulla stampa.

    CUMULO DELLE FUNZIONI

    La legge impone l’obbligo che la testata abbia un direttore responsabile e che sia registrata in Tribunale, ma non pone particolari condizioni o divieti quanto alla cumulabilità di funzioni. Nessun divieto è previsto dalla legge per quanto riguarda la cumulabilità della veste di editore o proprietario formale e di direttore responsabile in capo alla stessa persona.

    Quindi, in base al cosiddetto “principio di libertà”, vigente negli Stati democratici, tutto ciò che non è vietato deve ritenersi permesso. Questo in linea con la funzione dello Stato che ha il solo compito di regolare la cornice entro cui si possono svolgere le azioni dei cittadini. Non essendo il nostro uno Stato totalitario, ma improntato al principio di libertà, nell’ordinamento giuridico italiano, a partire dalla Costituzione e come ribadito dalla Corte Costituzionale, prevale il principio secondo cui, in ambito economico, ed amministrativo “è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”. A maggior ragione questo principio vale quando una determinata materia è disciplinata da una legge che detta condizioni ben precise anche su questioni secondarie, come in questo caso (frequenza aggiornamento). Ciò che la legge regolatrice del settore in questione non vieta, secondo la prevalente giurisprudenza, deve ritenersi consentito.

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