Ultimo aggiornamento:  24 Ottobre 2023

Ancora sul funzionamento della collazione ereditaria

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  • Quesito: Mi interesserebbe conoscere cosa è importante sapere sulla collazione ereditaria. In particolare, come va considerato e cosa comporta l’inserimento sull’atto di donazione della seguente clausola: la donazione viene fatta ed accettata con dispensa dalla collazione e con l’obbligo dell’imputazione sulla legittima e per l’eventuale supero sulla disponibile.

    L’argomento riguardante l’istituto della collazione ereditaria, l’ho già affrontato su questo giornale in risposta ad altro quesito. Si tratta dell’articolo pubblicato l’8 aprile 2022 con il titolo: “Come funziona la collazione ereditaria” https://oxy.velletrilife.it/come-funziona-la-collazione-ereditaria/. Dicevo in quella circostanza, che i chiarimenti in materia ereditaria possono essere utili a quei genitori che pensano di fare la donazione di un immobile ad una figlia/o e si pongono il problema (tanti non se lo pongono!) della situazione che si potrebbe creare dopo, al momento della successione e della divisione del patrimonio con gli altri eredi (figli). Quando si parla di donazioni di immobili tra genitori e figli, è sempre bene conoscere le regole da rispettare perché la donazione avvenga correttamente (legalmente!), in maniera equa, evitando errori e malintesi. Molti contrasti derivano dal fatto che, consapevolmente o anche involontariamente si va a privilegiare un erede, compromettendo la quota riservata agli altri legittimari. Un figlio o una figlia si possono favorire, la legge lo consente, ma bisogna sapere come ed entro quali limiti. Di quell’articolo vale anche riportare per comodità di lettura la “doverosa premessa” allora fatta.

    DOVEROSA PREMESSA

    Deve essere chiaro che in materia di successione ereditaria, se c’è amicizia e concordia tra gli eredi, al momento della divisione, qualsiasi problema si supera. Se interesse di tutti è mantenere buoni rapporti di parentela, si trova l’accordo e la comunione ereditaria si scioglie con il consenso unanime di tutti gli eredi; ma nel caso di contrasti o dissidio può diventare un bel grattacapo, se non una sofferenza, con il rischio di processi interminabili, spese esose, con avversioni che durano nel tempo e che si propagano a cugini e nipoti.

    Quota disponibile e legittima

    È bene ricordare che la legge italiana tutela i parenti più stretti, cosiddetti legittimari (coniuge, figli e i genitori in mancanza di figli), limitando la libera volontà di assegnazione dei beni agli eredi. Per un’assegnazione incensurabile dei beni, con riferimento al patrimonio che cadrà in successione, occorre definire le seguenti quote:

    • la quota disponibile: costituita da quella parte del patrimonio di cui si può liberamente disporre, senza alcun vincolo
    • la quota legittima: quella parte del patrimonio che deve essere riservata ai legittimari.

    Tali quote variano in funzione del tipo di legittimari e del loro numero. Nel caso in cui legittimari siano due o più figli, la quota disponibile è pari ad 1/3, quella di legittima è pari ai 2/3.

    COS’E’ LA COLLAZIONE?

    In estrema sintesi, la collazione è un istituto giuridico caratteristico della divisione ereditaria, disciplinato dall’articolo 737 del Codice civile, che serve a regolare i rapporti tra coeredi. Consiste nell’obbligo dei coeredi in comunione ereditaria, di conferire al complesso dei beni del defunto (massa ereditaria) “ciò che hanno ricevuto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”. Lo stesso articolo precisa che l’eventuale dispensa da collazione “non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile”.

    La locuzione “direttamente o indirettamente” sta a significare che sono soggette a collazione anche altri benefici o elargizioni fatte con spirito di liberalità. Si tratta di quegli atti, che pur non avendo la forma della donazione, tendono a perseguirne i medesimi scopi.

    Per meglio comprendere la risposta al quesito, occorre anche considerare l’articolo 564, 2° comma del Codice Civile, il quale dispone che il legittimario che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

    L’azione di riduzione è quel mezzo specifico che il legislatore concede al legittimario che non abbia ricevuto nulla o che abbia ricevuto meno di quanto gli sarebbe spettato per legge, di conseguire una quota di eredità di valore corrispondente alla riserva.

    DISPENSA DALLA COLLAZIONE E IMPUTAZIONE

    Gli effetti della dispensa da collazione sono quelli di escludere, in fase di assegnazione, che quanto donato (valore) venga considerato nella massa ereditaria da dividere fra figli e coniuge del donante (se in vita).

    In dottrina è stato chiarito che la dispensa si sostanzia in una liberalità supplementare. Non indipendente ma a supplemento di quella principale. Per il fatto che esonera, al momento della divisione del patrimonio, il donatario dall’obbligo di conferire ai coeredi quanto ricevuto per donazione, si dice che il vero regalo sta nella dispensa da collazione.

    In base a quanto sopra detto a proposito di “imputazione”, bisogna quindi distinguere la “semplice” dispensa da collazione dalla dispensa da imputazione (art. 564 co. 2). Nel caso di tale seconda dispensa le donazioni e i legati andranno a gravare sulla disponibile, come se il bene fosse uscito definitivamente dal patrimonio del defunto per qualsiasi altra causa non liberale. Come se lo avesse venduto a terzi.

    Ciò significa che, redigendo l’atto di donazione, o con successivo atto separato, la liberalità si può far imputare sulla disponibile o sulla legittima.  Cioè si può fare in modo, che il valore di quanto donato venga calcolato nella legittima o nella disponibile. Tenendo conto che vanno automaticamente nella disponibile le eventuali liberalità a non legittimari. Quelle ai legittimari, invece, vanno sempre in conto legittima, qualora non venga espressamente stabilito che il lascito deve essere dispensato dall’imputazione (artt. 553 e 564 co. 2). Tale dispensa non può però avere effetto e quindi non può essere prevista se dovesse danneggiare i donatari anteriori (art. 564 co. 4).

    Per essere più chiari, con la dispensa da collazione, il valore del bene donato viene conteggiato nel patrimonio caduto in successione al fine del calcolo della legittima e della disponibile, nel caso di dispensa dall’imputazione ne viene escluso.

    In ogni caso, la dispensa produce effetto nei limiti della quota disponibile: non potrà quindi ledere i diritti dei legittimari.

    RISPOSTA AL QUESITO

    L’enunciato della dispensa dalla collazione come formulata nel quesito, inequivocabilmente prevista nella prima parte: “la donazione viene fatta ed accettata con dispensa dalla collazione”. Su questo non ci sono dubbi. Evidenzia nella seconda parte due fatti scontati, per quanto sopra chiarito: l’obbligo di “imputazione sulla legittima”, nel calcolo della quota di legittima e di quella disponibile e che “l’eventuale supero sulla disponibile” sarebbe escluso dalla collazione (in quanto lesivo della legittima dei coeredi). Tale eventuale maggior valore dovrebbe essere riconosciuto ai coeredi.

    Ne abbiamo parlato qui: https://oxy.velletrilife.it/come-funziona-la-collazione-ereditaria/

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